Condominio

Perchè si acquisisca una servitù per usucapione necessario il requisito dell’apparenza

L’utilizzo deve essere pubblico oltre che pacifico

di Rosario Dolce

L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo ventennale del bene immobile ( articolo 1158 Codice civile). La legge poi richiede che tale possesso debba caratterizzarsi inoltre per il fatto di essere pacifico e pubblico, non occorrendo tuttavia che sia in buona fede. Ciò premesso, nella domanda di usucapione, chi lo rivendica, assume l'onere di ribaltare un diritto altrui, costituzionalmente protetto, e cioè il diritto di proprietà, con la prova di un possesso continuato e indisturbato che, fino a quando non matura l'acquisto per usucapione, si configura come un illecito.

L’orientamento giurisprudenziale
In effetti, alla domanda di usucapione fa da spola un titolo formale, e cioè un elemento certo, costituito dall'atto scritto con cui il diritto è stato acquistato (Corte di appello di Bari, sentenza 2015/2018 pubblicata il 05/12/2018).Per questo la giurisprudenza assume una posizione rigida avverso simili domande, che scaturisce, mutuando il campo del diritto penale, dall'applicazione del canone probatorio «al di là di ogni ragionevole dubbio».

Si va, dunque, oltre l'applicazione del principio della prova richiesta in campo civile, secondo il quale il nesso di causalità viene verificato sulla scorta del principio della cosiddetta probabilità relativa, basato sul criterio del «più probabile che non».

L’ultima pronuncia di legittimità in materia
L'applicazione pratica dei superiori principi pare ricavarsi dal tenore dell' ordinanza 20785 del 30 settembre 2020, pubblicata dalla corte di Cassazione , con cui è stato confermato il rigetto di una domanda di accertamento dell'avvenuto acquisito di una servitù per usucapione.

A tal riguardo, è stato precisato che la sentenza impugnata non risultava viziata, siccome riferendo nel dettaglio sullo stato dei luoghi, aveva rilevato l'assenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio.Risultava, dunque, legittimo concludere verso la mancanza del requisito dell'apparenza, per cui, in quanto tale, non poteva configurarsi, nel caso in specie, il presupposto dell'acquisito della servitù per usucapione.

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