Condominio

Domande & risposte sul 110%

Intendo eseguire una demolizione seguita da una fedele ricostruzione su un immobile abitativo unifamiliare attualmente censito come A/8. Al termine dei lavori, le unità abitative saranno due e saranno censite come A/2. Entrambi gli immobili avranno un miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto all’immobile precedente e anche il rischio sismico complessivo sarà sensibilmente ridotto. Il regime delle agevolazioni del 110% esclude gli immobili censiti A/8, ma in questo caso è possibile accedere alle agevolazioni del 110%, dal momento che gli immobili risultanti non sono censiti come A/8?

La risposta è negativa. Sono escluse espressamente dal 110% le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastali A/8 (Abitazioni in ville). A tal fine non rileva il fatto che al termine dell’intervento si ottengono due unità classificate in A/2 a seguito di frazionamento, in quanto rileva l’accatastamento iniziale. Nel caso in cui siano effettuati interventi su tali edifici accatastati in A/8, il contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari. (Marco Zandonà)

Sono unica proprietaria di un edificio composto al piano terra da un locale commerciale, al primo piano da un appartamento, al secondo piano da un altro appartamento. I due appartamenti hanno ingresso e scala in comune e sono indipendenti come impianti e catastalmente separati. Se provvedo con un accorpamento catastale, posso usufruire del superbonus? In alternativa ci sarebbe una soluzione per poterne usufruire?

Come chiarito dalle Entrate, con la circolare 24/E, paragrafo 1.1., «il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti». Purtroppo, nel caso del quesito, si tratta di più unità immobiliari in un edificio di un solo proprietario. Quindi, il superbonus non spetta, neanche se si accorpassero i due appartamenti al primo e secondo piano, perché si avrebbe così una sola unità immobiliare abitativa, a cui comunque si aggiunge l’altra unità immobiliare del piano terra, quella commerciale e, quindi, siamo di nuovo nell’ipotesi di un edificio con più unità immobiliari di un unico proprietario. Ci sono solo due soluzioni per accedere al 110% in un caso del genere: realizzare un unico edificio unifamiliare (unificando catastalmente le tre unità immobiliari in una sola), oppure rendere tutte le unità immobiliari, oltre che funzionalmente indipendenti, anche dotate di almeno un accesso autonomo dall’esterno: in questo modo, però, potrebbe fruire per massimo due unità immobiliari del superbonus, mentre una rimarrebbe esclusa. (Alessandro Borgoglio)

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