Condominio

Le anticipazioni dell’amministratore non sono provate dal disordine contabile

In un consuntivo che segue il criterio di cassa, dall'approvazione del rendiconto che riporti un disavanzo tra esborsi e incameramenti non può automaticamente dedursi che la differenza sia stata anticipata di tasca propria dall'amministratore

di Selene Pascasi

Perché sia validamente approvato il rendiconto di esercizio non occorre che l'amministratore rediga la contabilità con le forme rigorose previste per i bilanci societari. È importante, però, che la stili in modo tale che ai condòmini siano chiare le singole voci di entrata e spesa, anche con specifica delle partite. Ma in un consuntivo come quello della gestione condominiale, che segue il criterio di cassa , dall'approvazione del rendiconto che riporti un disavanzo tra esborsi e incameramenti non può automaticamente dedursi che la differenza sia stata anticipata di tasca propria dall'amministratore.

Lo sottolinea la Corte di appello di Roma con sentenza n. 1898 del 3 aprile 2020 (relatore Staglianò) . È l'ex amministratore di un Condominio a chiedere il rimborso dei soldi spesi per urgenti lavori di ristrutturazione. Più di nove mila euro che l'amministratrice entrante si era impegnata a corrispondergli ma che lui non aveva mai incassato.

Scritture irregolari
Il condominio si oppone vista l'irregolarità delle scritture contabili allegate a sostegno della pretesa. I valori inseriti nel rendiconto parziale di gestione, lamenta, non corrispondevano a quelli registrati nel libro cassa. Tra le incongruenze: voci non supportate da fatture; mancata registrazione di alcuni versamenti ricevuti dai condòmini; nessuna traccia degli importi recuperati dai morosi.

Disposta una Ctu per appurare la regolarità formale e sostanziale della gestione e l'eventuale esistenza del credito vantato dall'uomo – il Tribunale ne boccia la domanda. I dati contabili predisposti unilateralmente, premette, non valgono come prova nonostante la sottoscrizione da parte del nuovo gestore del verbale di consegna recante l'asserito credito del predecessore.

Semmai, il riconoscimento del debito sarebbe dovuto provenire dall'assemble a ma l'ex gestore, soggetto terzo, non poteva invocare la vincolatività della delibera di approvazione del consuntivo. E al fascicolo non c'erano carteggi che provassero l'anticipazione delle somme. Contro la pronuncia arriva l'impugnazione. Il tecnico, insiste il vecchio amministratore, riconoscendo il credito aveva implicitamente riconosciuto l'anticipazione.

Appello respinto. Il Condominio, spiega la Corte, aveva denunciato la scorrettezza delle operazioni contabili e il riconoscimento del credito non aveva “chiuso i giochi” non essendo il giudice tenuto a conformarsi agli esiti di una consulenza che non lo convinceva. Nel nostro ordinamento, infatti, il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente d'ufficio sia quando le motivazioni siano contraddittorie, sia quando le sostituisca con altre tratte da sue cognizioni tecniche» (Corte di cassazione 30733/2017).

L'unico onere è di fornire adeguata motivazione
Potrà, quindi, discostarsi dalla relazione previo vaglio critico ancorato alle risultanze processuali e congruamente e logicamente motivato. Sarà essenziale, allora, che richiami gli elementi di cui si sia avvalso, i criteri adottati e ogni altro argomento che abbia influito sulla sua scelta (Corte di cassazione 5148/2011).

Ebbene, nella vicenda, la Ctu non era attendibile quando aveva collegato la differenza contabile al credito vantato dall'ex amministratore senza spiegare il perché, senza carteggi che provassero l'urgenza dei lavori e senza documenti che mostrassero che il denaro impiegato fosse uscito dal conto corrente personale. Il verbale di consegna firmato dal gestore entrante, poi, non faceva prova considerato che – se non autorizzato – il nuovo amministratore non ha il potere di approvare incassi e spese risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal predecessore.

Del resto, l'accettazione di tali documenti non dimostra il debito dei condòmini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le poste contabili spettando all'assemblea approvare il consuntivo per confrontarlo col preventivo o valutare l'opportunità delle spese affrontate su iniziativa del gestore (Corte di cassazione 8498/2012).

A chiudere il cerchio, il fatto che la validità dell'approvazione assembleare del rendiconto di un determinato esercizio – pur non esigendo una contabilità redatta con le forme rigorose dei bilanci societari – deve essere idonea a rendere intelligibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite. Requisito indispensabile perché il destinatario del conto assolva l'onere d'indicare quali partite intenda contestare.

In un consuntivo di gestione condominiale regolato dal criterio di cassa, dunque, l'approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal Condominio «non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio» o che questi sia creditore del Condominio per l'importo corrispondente. Ciò, sia per logica (il gestore potrebbe aver attinto ad altre provviste) sia perché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione su un oggetto sottoposto all'esame assembleare (Corte di cassazione 10153/2011). La scorretta contabilità, dunque, oltre ad aver bloccato il controllo delle poste aveva impedito di affermare che la differenza accertata fosse stata anticipata dall'ex gestore con denaro proprio. Inevitabile, pertanto, il rigetto della domanda.

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