Condominio

Termine breve per impugnare il decreto di revoca dell’amministratore

Appena dieci giorni... Questo è il termine segnato dall'ultimo comma dell'articolo 64 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per consentire il reclamo avverso il provvedimento del tribunale sulla richiesta di revoca dell’amministratore

di Rosario Dolce

Appena dieci giorni... Questo è il termine segnato dall'ultimo comma dell'articolo 64 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, per consentire il reclamo avverso il provvedimento del tribunale sulla richiesta di revoca dell'amministratore. Il principio è espresso dalla Corte di Cassazione, con Ordinanza nr 19859 del 22 settembre 2020 .

Il caso da cui prende spunto la controversia riguardava un ricorso per la revoca del mandatario dei condòmini, stante una grave irregolarità contestata a norma delle previsioni di cui all'articolo 1129 Codice civile. Il giudice di primo grado, tuttavia, riteneva infondato il ricorso e respingeva l'azione.

Il condòmino, non convinto della decisione, decideva di formulare reclamo alla Corte di Appello, avverso il provvedimento di rigetto. La Corte lo dichiarava inammissibile per tardività, siccome mentre il decreto “impugnato” era stato comunicato in data 16 gennaio 2019 - a mezzo pec - il reclamo era stato poi proposto il 30 gennaio 2019; in quanto tale, non era stato rispettato il termine previsto dall'articolo 64 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.

In Cassazione
La vicenda, a tal punto, perviene sotto le scure della Suprema Corte di Cassazione, per assunta violazione della norma alla luce della previsione di cui all'articolo 739, comma 2, codice civile (a mente del quale: “reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni (4) dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”).

In sostanza, secondo il ricorrente il termine dei dieci giorni per impugnare il provvedimento del tribunale in tema di revoca dell'amministratore decorrerebbe dalla data di notifica dell'atto e non dalla comunicazione di cancelleria di cui trattasi.I giudici di legittimità però rigettano il ricorso: intanto, premettendo che il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte di appello e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o “status” (si veda la sentenza di Cassazione civile, 23.06.2017 n. 15706; Sezioni Unite 29.10.2004, n. 20957).

In secondo luogo, la Cassazione respinge il ricorso pure precisando che l'articolo 64 delle disposizioni di attuazione al codice civile deroga espressamente alla regola generale posta dell'articolo 739 comma 2 del Codice di procedura civile, equiparando, ai fini della decorrenza del termine di 10 giorni per il reclamo, la notificazione di esso alla sua comunicazione eseguita a cura della cancelleria. Si tratta - aggiungono i decidenti - di scelta discrezionale del legislatore, in linea con la natura celere del procedimento di revoca dell'amministratore, non lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che sia con la comunicazione protetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte

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