Condominio

Valida l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata a mezzo pec l'ultimo giorno dopo le ore 21

di Edoardo Valentino

Una società agiva ai sensi dell'articolo 641 del Codice di Procedura Civile facendo opposizione ad un decreto ingiuntivo notificatole da un condominio. La norma citata, in particolare, concede al debitore di fare opposizione al decreto ingiuntivo stesso entro quaranta giorni dalla sua notificazione.

Nel caso in oggetto, tuttavia, l'opposizione veniva rigettata tanto dal Tribunale, quanto dalla Corte d'Appello in quanto tardiva.Tutta la questione, in realtà, verteva sull'applicazione dell'articolo 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, numero 221, nella parte in cui tale norma specificava che «la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Nel caso in oggetto la parte opponente aveva effettivamente inviato la pec e ricevuto la conferma della ricezione dopo le ore 21 del quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo e quindi, secondo i giudici di merito, aveva opposto il decreto alle ore 7 del quarantunesimo giorno. La conseguenza era l'inammissibilità dell'opposizione.

Tale valutazione della Corte d'Appello veniva contestata mediante ricorso in cassazione da parte della società. La Cassazione, con sentenza numero 20005 del 24 settembre 2020 , dichiarava il ricorso manifestamente fondato.

A seguito dell'approvazione della norma sopra riportata, infatti, era intervenuta la Corte Costituzionale, che aveva chiarito come stabilire arbitrariamente il rinvio della notificazione intervenuta dopo le ore 21 alle ore 7 del giorno successivo fosse illegittimo.La ragione della norma, infatti, era chiara: con il rinvio della validità della notificazione si faceva applicazione del principio di inviolabilità del riposo, considerando che in caso contrario un soggetto sarebbe stato costretto a visionare la casella della Pec per tutte le 24 ore.

Secondo la Consulta, tuttavia, tale principio vale solo a tutela del destinatario, ma non anche a penalizzare il mittente.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, il Codice di Procedura Civile stabilisce per legge un termine di 40 giorni per l'opposizione, che non può essere limitato in caso di notifica a mezzo pec dopo le ore 21. L'articolo 155 del Codice di Procedura, poi, computa i termini processuali a “giorni” ossia con unità temporali scadenti alla mezzanotte.

Con l'accoglimento del ricorso, quindi, la Cassazione annullava la sentenza della Corte d'Appello e rinviava al giudice di merito per lo svolgimento di un ulteriore processo, considerando tempestiva la notifica dell'opposizione all'esecuzione effettuata dopo le ore 21 del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.

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