Condominio

Analisi, asseverazioni e visti: serve l’ok dei tecnici

di Alessandro Borgoglio

Il superbonus del 110% richiede, come primo passo per l’avvio dei lavori agevolabili, uno studio di fattibilità. I tecnici devono valutare quali interventi è meglio realizzare per soddisfare i requisiti contenuti non solo nel decreto Rilancio 34/20, ma anche nei provvedimenti regolamentari del Mise. E sempre tenendo conto che il fine ultimo, per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, è quello di raggiungere un doppio salto di classe energetica.

Infatti, si ha diritto a fruire del 110% (articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020) solo se gli interventi migliorano complessivamente di almeno due classi la prestazione energetica dell’edificio. Diversamente, se tale risultato non viene conseguito, non solo non si può beneficiare del superbonus, ma viene escluso dall’agevolazione anche lo studio di fattibilità: senza interventi agevolati, insomma, non ci sono spese – anche solo professionali – detraibili (circolare 24/E/2020, paragrafo 5).

Le asseverazioni

Se lo studio di fattibilità viene approvato e i lavori vengono eseguiti, si passa alle asseverazioni. L’articolo 119, comma 13, del Dl 34/2020 stabilisce infatti che – ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui al successivo articolo 121 – i tecnici abilitati asseverano il rispetto delle caratteristiche per gli interventi di efficienza energetica (di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 119), previste dal “decreto Requisiti”, emesso dal ministero dello Sviluppo economico in base al comma 3-ter dell’articolo 14 del Dl 63/2013, e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Enea. Inoltre, per gli interventi antisismici, l’efficacia delle opere al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza.

I professionisti incaricati attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori agevolati.

Il visto di conformità

L’ultimo passo è l’eventuale visto di conformità. Infatti, l’articolo 119, comma 11, del Dl Rilancio impone al contribuente, qualora opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito al posto della detrazione del 110%, di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Inoltre, in base al successivo comma 13, lettera b), dello stesso decreto, il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Come ribadito dalle Entrate con la circolare 24/E/2020, il visto di conformità è richiesto soltanto in caso di opzione, da parte del contribuente, per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi, oppure per lo sconto in fattura. Pertanto, se il contribuente sceglie di mantenere la detrazione del 110% e di utilizzarla in dichiarazione dei redditi, secondo il piano di rateazione in cinque quote annuali di pari importo (previsto dal comma 1 dell’articolo 119), allora il visto di conformità non è necessario.

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