Condominio

Ripartizione errata delle spese e legittimazione ad impugnare

La Cassazione ribadisce che l’eventuale intervento adesivo di un condomino ad azione promossa da altri non lo autorizza ad autonome iniziative

di Rosario Dolce

Nel caso di impugnazione di una delibera, l'eventuale intervento adesivo dipendente esercitato da un condòmino in appoggio dell'azione iniziata da un altro ha degli effetti processuali di supporto, ma non può andare oltre. Il che vuol dire, che l'interveniente, a norma dell'articolo 105, comma 2, Codice procedura civile, non è, a sua volta, in grado di impugnare la eventuale sentenza sfavorevole, e ciò per due ordini di ragioni. Il primo, per la natura dell'atto processuale esercitato. Il secondo, per i poteri di legittimazione processuale affidati, in via esclusiva, all'amministratore. Tanto si ricava dalla ordinanza 19609 del 18 settembre 2020.

I precedenti
I poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cassazione Sezioni unite, 17 aprile 2012, numero 5992).

Né vale a costituire un'autonoma posizione processuale di parte nel giudizio ex articolo 1137 Codice civile – secondo i giudici - la notifica ai singoli condomini della istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione. Si tratterebbe, in tal caso, di “denuncia della lite” che non incide sulla esclusiva legittimazione passiva dell'amministratore a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari,se queste non attengono a diritti sulle cose comuni

Legittimazione passiva dell'amministratore
La legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del condominio nei giudizi relativi alla ripartizione delle spese per le cose ed i servizi collettivi promossi dal condomino dissenziente dalla relativa deliberazione assembleare discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cassazione 8198/1990).

Da ciò consegue, che, nelle controversie concernenti impugnativa ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile delle deliberazioni dell'assemblea relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, nelle quali è unico legittimato passivo l'amministratore di condominio, non è ammissibile l’opposizione avanzata dal singolo condomino, intervenuto adesivamente alle posizioni dell'attore originario o, come nella specie, del condominio, contro la sentenza che abbia visto soccombente il condominio stesso.

Potere di impugnazione singolo condòmino
Il potere di impugnazione del singolo condomino viene, infatti, generalmente riconosciuto nelle controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, o anche nelle azioni personali, ma se incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti di ciascun partecipante.

In altri termini, non è consentita l'impugnazione individuale relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso.

Assunto per differenziare le cause
La gestione dei beni comuni è volta a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non c’è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condomini, quanto con un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, giacché, nelle cause di quest'ultimo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo finisce per escludere la possibilità d'impugnazione da parte del singolo condomino (Cassazione 27416/2018; Cassazione 2411/2018; Cassazione 29748/2017; Cassazione 1208/2017; Cassazione 19223/2011; Cassazione 9213/2005; Cassazione 6480/1998; Cassazione 2393/1994).

Le Sezioni unite
Tale orientamento non è stato scalfito dalle Sezioni unite nella pronuncia del 18 aprile 2019, numero 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” delle parti comuni.

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