Condominio

La compensazione dei debiti condominiali: è possibile?

Si nel caso in esame relativo ad oneri condominiali non pagati

di Maurizio Tarantino

La pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non vale a far ritenere il credito litigioso e non opponibile in compensazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Teramo con sentenza 3 aprile 2020 numero 260

La vicenda
Secondo il giudice di primo grado era legittima la compensazione del debito in capo al condominio derivante dalla precedente sentenza della Corte d'appello ed il debito in capo a Tizio per oneri condominiali, evidenziando, altresì, che quest'ultimo non aveva dimostrato di aver corrisposto la somma indicata nella contabilità del condominio né di aver versato quanto dovuto a titolo di imposta di registro.

Per i motivi esposti, con atto di citazione in appello, Tizio proponeva impugnazione avverso la sentenza con cui il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione del condominio contro il precetto da lui intimato. In particolare, l'opponente contestava il ragionamento del giudice per aver posto in compensazione due debiti sulla base di un documento unilateralmente sottoscritto. Invero, parte appellante contestava che, in primo luogo, il Giudice di pace aveva ritenuto operante la compensazione fra reciproci debiti delle parti sulla base del bilancio consuntivo 2007/2008,approvato dall'assemblea condominiale senza alcun consenso alla compensazione manifestato dal condomino moroso, non presente in assemblea.

In secondo luogo, l'appellante eccepiva la non corretta applicazione dei principi che regolano il riparto dell'onere probatorio, in quanto il Giudice di pace aveva ritenuto che Tizio (odierno appellante e opposto in primo grado) non aveva dato prova di aver diversamente corrisposto la somma indicata nella contabilità del condominio, mentre l'onere della prova dell'estinzione del debito, in sede di opposizione a precetto, risulta gravante sull'opponente.

L'accettazione implicita del bilancio
Preliminarmente, il giudicante ha osservato che la delibera assembleare del 2008 non era stata impugnata dall'appellante nel termine stabilito dall'articolo 1137 Codice civile. Tizio, infatti, si era limitato a contestare, soltanto nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al precetto, l'approvazione della delibera in sua assenza e la mancata menzione specifica dell'avvenuta compensazione nel verbale di assemblea.

Detto ciò, secondo il giudicante, l'approvazione del bilancio consuntivo non impugnata nei termini di legge implicava, tuttavia,la sua definitiva accettazione, con conseguente tardività delle doglianze sollevate dall'appellante sulle asserite irregolarità della delibera.

La compensazione
A tal proposito il giudicante rilevava, da un lato, che la sentenza invocata da Tizio era stata emessa successivamente alla sentenza impugnata nel presente giudizio, pertanto non era stata considerata dal giudice di primo grado,e, dall'altro, che oggetto del giudizio di opposizione un decreto ingiuntivo (riguardante gli oneri condominiali non pagati da Tizio e la validità del riparto delle spese) era diverso rispetto a quello di opposizione al precetto della vicenda in esame (riguardante la sussistenza del diritto di credito vantato da Tizio nei confronti del condominio, il quale aveva dedotto l'estinzione del debito per compensazione).

Difatti, secondo il Tribunale di Teramo, la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non vale, infatti, a far ritenere il credito litigioso e non opponibile in compensazione, considerato che l'obbligazione si era già estinta in epoca antecedente rispetto all'introduzione di tale giudizio. Infine, quanto al riparto dell'onere probatorio, il condominio ha dimostrato l'insussistenza del diritto del creditore a procedere un'esecuzione forzata, essendo il credito estinto per compensazione. In conclusione, per i motivi esposti, l'appello è stato rigettato.

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