Condominio

Delibera autorizzativa per partecipare ad una mediazione: doverosa una riforma

Emendamenti politici sono stati presentati negli ultimi giorni che vanno in questa direzione

di Fabrizio Plagenza

In tema di mediazione in questo periodo diversi sono gli emendamenti che vengono proposti in sede politica. Abbiamo già parlato delle misure proposte dai Senatori Conzatti e Comincini, volte a concedere ulteriori benefici fiscali a chi colga l'opportunità che la mediazione può offrire. Gli stessi senatori, con una ulteriore proposta di modifica (che potete leggere cliccando qui ) del Ddl numero 1925, mettono a nudo le criticità note da tempo in merito alla necessaria delibera che l'amministratore del condominio deve avere per poter partecipare al procedimento di mediazione. Stiamo parlando dell'ipotesi di modifica che il sottoscritto ritiene da tempo indispensabile e che andrebbe ad incidere su quanto disposto dall'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile, comma 3 : una norma che non ho mai smesso di considerare una “norma zavorra”.

La previsione normativa
L’articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto con la riforma del 2012, testualmente prevede, per quanto qui ci interessa, che «Al procedimento (di mediazione) è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del Codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del Codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata».

I passaggi che l’amministratore deve compiere
Dal tenore letterale della norma, emerge chiaramente che il compito dell'amministratore, una volta ricevuta dal condominio un'istanza di mediazione, sia esclusivamente quello di informare la compagine condominiale dell'avvenuta ricezione dell'istanza. L'amministratore procederà, dunque, a convocare l'assemblea per informare la compagine condominiale di quanto ricevuto ed, in quella sede, richiedere ai condomini di essere autorizzato a “partecipare” in mediazione.

Ed invero, la norma sopra menzionata, impone all'amministratore non di chiedere all'assemblea di essere sin dall'inizio, autorizzato ad “entrare in mediazione” ma, al contrario, solo di essere autorizzato a ”partecipare”. Oggi, infatti, nella maggior parte dei casi assistiamo ad un amministratore che appare svuotato dei suoi diritti nascenti dal contratto di mandato. Esautorato dalla possibilità di entrare nel vivo della mediazione senza autorizzazione espressa da parte dei condomini.

I dubbi sulla previsione e le modifiche da apportare
Impossibilitato a “trattare” la mediazione per come necessario, in assenza di apposita delibera da parte dell'assemblea condominiale. Davvero non è dato comprendere quale sia l'utilità della norma su menzionata che obbliga la preventiva autorizzazione assembleare.

Per questo motivo, l'emendamento cerca di risolvere la problematica causata dalla “norma zavorra”, con un emendamento che apporta delle significative modificazioni all'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, numero 318, che qui si sintetizzano : «a) il comma 3 è sostituito con il seguente: L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28; b) il comma 4 è abrogato; c) il comma 5 è sostituito con il seguente: A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del Codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati».

Un emendamento che semplifica la vita dell'amministratore, facendo rientrare nei suoi poteri la possibilità di attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione, attività, questa, da sempre considerata dal sottoscritto attività di ordinaria amministrazione ma, soprattutto, un'ulteriore opportunità di guardare all'istituto della mediazione non più (come spesso accade) come un iter procedurale da eseguire in modo quasi disinteressato ma, al contrario, in modo effettivo e partecipativo così come voluto dal legislatore.

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