Condominio

Legittima la delibera che modifica il bilancio presentato dall’amministratore

È l’assemblea il luogo deputato a discutere e correggere il rendiconto

di Giovanni Iaria

L'approvazione del bilancio annuale presentato dall'amministratore rientra tra i compiti dell'assemblea condominiale previsti dall'articolo 1135 del Codice civile. Il rendiconto viene allegato dall'amministratore all'avviso di convocazione dell'assemblea che deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione. In sede di discussione e approvazione, l'assemblea può modificare o correggere il bilancio? A questa domanda ha fornito risposta affermativa il Tribunale di Roma con la sentenza 11876/2020, pubblicata il 3 settembre 2020.

I fatti
La lite nasce dall’azione promossa da due condòmini i quali convenivano in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la nullità di una delibera assunta dall'assemblea condominiale, deducendo, fra l'altro, l'illegittimità della stessa sul punto relativo all'approvazione del bilancio consuntivo e dello stato di ripartizione, in quanto il riparto del consumo idrico era stato modificato dopo che era stato trasmesso ai condòmini con l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Secondo i condòmini impugnanti, l'approvazione di un bilancio diverso da quello inviato dall'amministratore a tutti i condòmini con l'avviso di convocazione dell'assemblea aveva leso il diritto dei condòmini assenti a valutare di partecipare o meno alla riunione e le modifiche non erano state neppure specificate nel verbale, in quanto l'amministratore si era riservato di provvedervi successivamente all'approvazione della delibera.

La decisione
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che la modifica del bilancio era sostanzialmente consistita in una semplice rettifica dei consumi idrici, che sull'esattezza della rettifica i condòmini impugnanti, fra l'altro presenti all'assemblea, non avevano formulato nessuna contestazione specifica e che, comunque, contrariamente a quanto da loro affermato, le modifiche al riparto erano state specificate dall'assemblea, ha dato torto agli attori rigettando il motivo del ricorso.

Secondo il giudice capitolino, la rettifica del rendiconto in assemblea era da ritenersi legittima in quanto l'assemblea non solo è la sede nella quale i condòmini sono chiamati a scegliere se approvare o meno il bilancio predisposto dall'amministratore, ma anche la sede dove gli stessi possono discutere sul contenuto del bilancio e all'esito chiedere di apportare modifiche o correzioni allo stesso. Di tale possibilità, ha concluso, devono tener conto i condòmini nel decidere se partecipare o meno all'assemblea.

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