Condominio

In caso di più domande di impugnazione la competenza è sempre del Tribunale

Anche se trattasi di materia di competenza del Giudice di pace infatti, va considerato l'intero valore della posta di bilancio contestata (eccedente i 5mila euro)

di Rosario Dolce

Quando si impugna una delibera, occorre contestualizzare il valore della causa. Non sempre è però agevole determinarlo. Neppure i Tribunali di merito, a volte, riescono con efficacia a stabilire la soglia limite (€ 5.000,00) rispetto il margine di competenza del Giudice di Pace. Così, un'ordinanza d'incompetenza del Tribunale di Lecce è stata respinta al mittente dalla Cassazione per una errata valutazione della materia del contendere, che, in tema di impugnazione delle delibere di cui all'articolo 1137 Codice civile, va compiuta anche con riferimento alla fattispecie della “connessione” tra plurime domande, di cui agli articoli 10 e 104 Codice procedura civile (Ordinanza, sezione 6, numero 18938 pubblicata in data 11 settembre 2020)

Il caso
Tizio ha impugnato le delibere con le quali l'assemblea del proprio condominio aveva approvato il bilancio consuntivo sostenendone l'invalidità per il mancato rimborso e la mancata ripartizione delle spese per i lavori di messa in sicurezza effettuati sull'immobile e da lui sostenute. Il condominio si è costituito in giudizio ed ha eccepito, tra l'altro, l'incompetenza per valore del tribunale.

Il tribunale locale (Lecce) ha accolto l'eccezione, ritenendo, in particolare, che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio.

Come si stabilisce la competenza
Il giudice di merito ha giustificato l'assunto affermando che, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al tema sul quale si sta decidendo, con la conseguenza che, se la quota che graverebbe in capo all'attore è inferiore ad 5.000,00 euro, il giudice competente per valore è il giudice di pace.

Nel caso di specie, ha osservato il tribunale, «la somma delle quote imputabili al ricorrente delle singole voci di spesa non considerate nei bilanci, compresa quella di 7.990,31 euro di cui al punto 20 dell'atto di citazione, è pari ad 4.750,47 euro», è idonea a radicare la competenza del giudice di pace di Lecce.

Il ricorso alla Suprema corte
Tizio, con regolamento di competenza, ha impugnato il superiore provvedimento dinanzi alla Cassazione, lamentando il fatto che la controversia in questione non avrebbe ad oggetto solo il riparto di una spesa sostenuta dall'assemblea di condominio ma anche altre domande per le quali viene in contestazione l'intero valore della posta di bilancio contestata e non una mera frazione della stessa.

L'ordinanza
I giudici di legittimità, in punto, hanno accolto il ricorso, offrendo la seguente motivazione: «premesso che la determinazione della competenza dev'essere fatta alla stregua della domanda giudiziale, senza che rilevino le contestazioni sollevate dal convenuto in ordine non solo alla sua fondatezza nel merito ma anche alla sua validità in rito, rileva la Corte che, come giustamente evidenziato dal pubblico ministero, il ricorrente, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha proposto, tra le altre, la domanda di cancellazione dell'ipoteca che il condominio aveva iscritto (come dallo stesso dichiaratamente ammesso) a garanzia del pagamento della somma ingiunta con decreto emesso in data 5 novembre 2016, (incontestatamente) pari, tra capitale, interessi e spese, ad 7.990,31 euro».

Quindi, «tale domanda, tanto se ritenuta di valore indeterminabile (Cassazione 16635 del 2019; Cassazione 16424 del 2018), tanto nel caso in cui sia considerata di valore determinato con riguardo all'importo del debito garantito (pari, come detto, a 7.990,31 euro ), spetta, quindi, a norma degli articoli 7, comma 1°, 9, comma 1°, e 10, comma 2°, Codice procedura civile, alla competenza per valore del tribunale, la quale, evidentemente, si estende, secondo i principi desumibili dal combinato disposto del primo comma dell'articolo 9 e del secondo comma dell'articolo 10, anche alle altre domande giudiziali, pur se non altrimenti connesse (articolo 104, comma 1°, Codice di provcedura civile) ed anche se le stesse, in ragione del loro valore, sono, ai sensi dell'articolo 7, comma 1°, di competenza del giudice di pace (come, appunto, la controversia in esame: Cassazione 21227 del 2018; Cassazione 16898 del 2013; Cassazione 6363 del 2010)”;

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©