Condominio

Il verbale non può essere contestato con una registrazione fonografica contraria a quanto trascritto

L’audio era stato smentito dal condomino contro il quale era stato prodotto e non poteva costituire una prova

di Ivan Meo

Le registrazioni fonografiche costituiscono fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni siano realmente accadute. È quanto statuito dal Tribunale di Roma nella pronuncia 201 del 10 febbraio 2020.

La vicenda
Tizio aveva impugnato la delibera di approvazione delle nuove tabelle. Inoltre, con altro giudizio, aveva impugnato altre delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, nonché i relativi riparti in base alle nuove tabelle. Secondo l'attore, tali ultime delibere di riparto erano illegittime in quanto fondate su tabelle nulle.

Ed ancora, la delibera approvata era illegittima posto che, quanto risultante dal verbale della delibera, non era corrispondente a verità atteso che non era stata deliberata alcuna autorizzazione all'amministratore di costituirsi in giudizio come emergeva da una registrazione audio della seduta. Infine, secondo l'attore, la delibera era invalida anche perché gli aveva attribuito una quota a titolo di spese individuali non dovuta in quanto non era nei poteri dell'assemblea di approvare spese‘individuali', che non attengono alla gestione comune; difatti, l'assemblea non è dotata di poteri tali da obbligare un partecipante a corrispondere‘costi contro la sua volontà'.

L'interesse ad impugnare
Secondo il giudice, la delibera con la quale erano state approvate le nuove tabelle (non sospesa) era pienamente valida ed efficace. In particolare, la stessa era stata dichiarata valida da altro provvedimento. Quanto all'altra censura, lo stesso attore aveva precisato di riconoscere che l'assemblea aveva approvato quanto affermato nel verbale; sicché, era irrilevante la riserva di verifica in calce alla sottoscrizione posto che l'attore era presente ed aveva redatto la verbalizzazione in ordine ad un fatto che era caduto sotto la sua percezione mentre il presidente aveva dato atto della lettura del verbale.

Inoltre, lo stesso attore era privo di interesse ad impugnare non essendo risultato legittimato a partecipare al voto in quanto in conflitto di interessi (la costituzione in giudizio era stata deliberata a fronte di un'azione giudiziaria proposta dall'attore nei confronti del condominio). Dunque, in tal vicenda, il Tribunale, dapprima, affronta la valenza sostanziale della condotta tenuta in assemblea dall'attore, salvo poi affermare che costui inoltre era privo di interesse ad impugnare, poiché carente di legittimazione a partecipare al voto assembleare in quanto in conflitto di interessi, posto che l'assemblea era chiamata a deliberare la costituzione in procedimento giudiziario da lui stesso promosso e relativo all'impugnazione di un precedente consuntivo.

La registrazione su nastro e l'addebito delle spese
A parere del Tribunale, la registrazione su nastro di una conversazione può costituire fonte di prova ex articolo 2712 Codice civile solo se colui contro il quale è prodotta non contesti che la conversazione sia avvenuta, che abbia avuto il tenore risultante dal nastro e, infine, che alcuni dei soggetti la cui voce sia rappresentata siano parti in causa (Cassazione 5259/17 e Cassazione 1250/18).

Premesso quanto esposto, nel caso in esame, il convenuto condominio aveva contestato il tenore di quanto risulterebbe dal nastro(l'inesistenza di una volontà di conferire mandato all'amministratore)con eccezioni precise e circostanziate che evidenziavano la non corrispondenza fra quanto registrato e quanto deliberato avendo, fra l'altro, richiamato la prodotta verbalizzazione della delibera di diverso tenore dalla quale risultava, invece, la volontà di conferire mandato.

La decisione
In sintesi, secondo il Tribunale, l'attore, sostanzialmente, non aveva assolto dall'onere che al medesimo incombeva ex articolo 2697, comma 1, Codice civile. Infine, quanto alla censura relativa all'imputazione delle spese individuali, il giudice ha ritenuto lecito l'intervento ricognitivo dell'assemblea a fronte di spese liquidate in via giudiziale dal giudice (dunque non auto liquidate). In conclusione, per i motivi esposti, le domande dell'attore sono state rigettate.

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