Condominio

Aprire una porta sul ballatoio non è un abuso edilizio

di Rosario Dolce

Aprire una nuova porta sul ballatoio da un appartamento confinante non costituisce un abuso edilizio e non necessità di alcuna autorizzazione preliminare da parte dell'Assemblea, almeno ai fini delle autorizzazioni edilizie preliminari (CILA). Entrambi gli assunti si ricavano dalla Sentenza del TAR Campania del 27 agosto 2020 n. 3667.

Il caso da cui prende spunto il procedimento riguarda l'impugnazione di un'ordinanza di demolizione con la quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ordinava al ricorrente di provvedere alla chiusura della porta di accesso all'ultimo ballatoio del vano scale e di rispristinare lo stato dei luoghi.

Titolo edilizio
La prima contestazione che era stata rivolta dal condomino al provvedimento amministrativo in disamina riguardava l'affermazione che l'opera in questione fosse stata realizzata in assenza di titolo edilizio.I giudici amministrativi, con riguardo alla portata dell'opera, hanno però ritenuto sufficiente il ricorso alla CILA di cui all'articolo 6 bis del Testo Unico Edilizia.

L'apertura di una porta interna infatti, anche se effettuata sul pianerottolo – così riferiscono i giudici amministrativi - , non necessitava di permesso di costruire, in quanto non costituiva un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio né incideva sulla volumetria o sui prospetti.

Nella fattispecie, inoltre, è dato ricavare che il verificatore aveva confermato, da una parte, che non sussistevano problemi per la stabilità dell'edificio e, dall'altra parte, che non si trattava d'ipotesi relativa alla apertura di una porta-finestra, in grado di modificare la facciata dell'edificio.

Condominio
Anche dal punto di vista del diritto condominiale, il TAR ha ritenuto legittimo “bocciare” la validità dell'ordinanza di demolizione.

A tal riguardo, è stato riferito che l'apertura di varchi e l'installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell'edificio condominiale - eseguite da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva- non integrano, di massima, abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso (in punto, è stata richiamata Corte di Cassazione con sentenza n. 4437/2017).

Vantaggio individuale
Per i giudici amministrativi campani è risultata parimenti irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una interclusione dell'unità immobiliare al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all'intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare da parte del suo proprietario. In effetti “deve ritenersi che l'apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un'unità immobiliare in proprietà esclusiva di un condomino, rientra pur sempre nell'ambito di un concetto di uso (più intenso) del bene comune, e non esige, per l'effetto, l'approvazione all'unanimità dei condomini, né determina alcuna costituzione di servitù “ ( corte Cassazione n. 1849/2018 ).

Assemblea
L'ordinanza di demolizione impugnata è stata, infine, ritenuta illegittima anche nella parte in cui essa ha ritenuto necessario il parere favorevole dell'assemblea condominiale per la legittimità dell'intervento in questione.

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