Condominio

Danni all’auto dal cancello del condominio: risarcimento solo se si prova il nesso

Nel caso in esame richiesta rigettata anche perchè la fattura per le riparazioni prodotta era di molto successiva al sinistro

di Edoardo Valentino

Affinché lo stabile risarcisca il danno subito dal veicolo di un condomino occorre la prova che questo è stato causato da una parte comune.

I fatti e le pronunce di merito
Un condomino agiva avverso lo stabile domandando il risarcimento di un danno che questi avrebbe subito a causa di un manufatto di proprietà del condominio. Secondo la prospettazione fornita dall'attore, il proprio autoveicolo sarebbe stato danneggiato nella parte inferiore al passaggio dal cancello di ingresso dell'autorimessa condominiale. Detto manufatto, infatti, aveva una base sporgente che avrebbe danneggiato il veicolo ed avrebbe costretto il proprietario ad effettuare una riparazione, della quale chiedeva il rimborso allo stabile.

La domanda attorea era incentrata sulla prova dell'esistenza di un problema connesso con il cancello sopra citato, asseritamente già rilevata in sede di assemblea condominiale. In secondo luogo, il proprietario del veicolo aveva chiamato un altro condomino a testimoniare rispetto all'urto subito dal veicolo, ed aveva prodotto una fattura relativa alle presunte riparazioni rese necessarie dall'incidente. Sia il giudice di pace, che il Tribunale in grado d'appello, rigettavano la domanda risarcitoria sopra sintetizzata.

Secondo i giudici di merito, infatti, il nesso causale tra il cancello e il danno subito dall'attore era tutt'altro che provato. Il veicolo in questione, infatti, era transitato nell'area sopra descritta per anni senza che insorgesse alcuna problematica.A seguito dell'evento, poi, il testimone chiamato dall'attore aveva sì confermato l'urto del veicolo, aggiungendo però che questo si era subito allontanato senza apparenti problematiche.Quanto alla fattura per le riparazioni, invece, questa era intervenuta in un'epoca successiva e non aveva apparente collegamento con l'asserito danneggiamento del veicolo.

L’onere della prova
Occorre sottolineare come la domanda attorea fosse incentrata sull'articolo 2051 del Codice civile, il quale affermando che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», stabiliva una responsabilità in capo al condominio per l'eventuale danno causato dai manufatti di sua proprietà. Alla luce della soccombenza nei gradi di merito, all'attore non restava che agire in sede di Cassazione, sulla base di un ricorso fondato su un unico motivo di diritto.

Il ricorso alla Suprema corte
Affermava il ricorrente, infatti, come la Corte d'appello avesse errato nel considerare come non provata la domanda risarcitoria sopra richiamata, e come, quindi la sentenza d'appello dovesse essere cassata.Di diversa opinione era, invece, la Cassazione, che con la sentenza numero 18080 del 2 settembre 2020 rigettava il predetto ricorso.Secondo i giudici di legittimità, infatti, la Corte d'appello aveva correttamente deciso negando il risarcimento alla parte attrice, dato che l'onere probatorio non era stato dallo stesso soddisfatto.

La necessità della prova del nesso causale
Ai sensi dell'articolo 2697 comma I del Codice civile, infatti, «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Nel caso in questione, quindi, l'attore avrebbe dovuto fornire adeguata prova sulla custodia del condominio sul manufatto responsabile del presunto danno, del danno stesso subito dal veicolo e del nesso causale che avrebbe legato questi due elementi.

Per nesso causale si intende il rapporto causa-effetto tra il danno patito dal bene oggetto di causa e la conformazione abnorme del bene responsabile (ad esempio il cancello condominiale con la parte sporgente). I giudici di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, avevano appurato l'assenza di prova su questi punti e avevano rigettato la domanda risarcitoria.La Cassazione, con la sentenza in commento, aveva riconosciuto la legittimità di tale sentenza e l'aveva confermata, rigettando il ricorso.

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