Condominio

È il creditore che deve avviare la mediazione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo

Secondo le Sezioni Unite di ieri «l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto»

di Fabrizio Plagenza

Finalmente al capolinea la questione relativa a chi spetti l’onere di introdurre il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Si tratta dell’attesissima pronuncia della Cassazione (Sezioni Unite) 19596/2020 , depositata ieri, che ribalta la sentenza 24629/2015.

L’orientamento precedente
Nella giurisprudenza precedente, l’onere della mediazione grava sul debitore ingiunto che agisce in opposizione. Da ciò consegue che in caso di omessa mediazione, la sanzione dell’improcedibilità non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria bensì l’opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo.

Il mancato esperimento della mediazione, secondo tale visione, giova quindi al convenuto che si oppone e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell’articolo 647, comma 1, del Codice di procedura civile. Dunque, l’espressione «condizione di procedibilità della domanda giudiziale» contenuta nell’articolo 5, Dlgs 28/2010, andrebbe interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo (Tribunale di Bologna, sentenza del 20 gennaio 2015). Pertanto, in caso di omessa mediazione, sussiste improcedibilità della opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Firenze, sentenza del 30 ottobre 2014).

In Cassazione, poi, si registrano due pronunce a favore dell’obbligo dell’opponente di presentare istanza di mediazione a pena di improcedibilità (sentenze 24629/2015 e 23003/2019) e la sentenza interlocutoria 18741/2019, quella che appunto ha avviato la presa di posizione di ieri delle Sezioni Unite.

La presa di posizione delle Sezioni Unite
Secondo le Sezioni Unite di ieri, infine «l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto», proprio in base all’articolo 5, comma 1 bis del Dlgs 28/2010.

Altra motivazione che ha portato ad una pronuncia radicalmente opposta alla giurisprudenza quasi unanime, è riscontrata nella stessa Costituzione a cui le Sezioni Unite hanno inteso dare rilievo, ritenendo la posizione adottata “in maggiore armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo”.

In conclusione « Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 – bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

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