Condominio

Cambiare l’impresa del 110%? Di fatto bisognerebbe recuperare il credito già ceduto

Per sostituire l’impresa originariamente incaricata dei lavori e pagare con il bonus una nuova impresa dovrebbe prima essere risolta l’originaria cessione del credito

di Guglielmo Saporito


Chi intende fruire dei bonus cedendoli ad imprese o banche deve aver chiaro il quadro dei rischi relativi alla gestione dei lavori: è infatti possibile che l'impresa prescelta non sia diligente nell'adempiere gli impegni assunti (nei tempi, nei materiali, nei metodi di esecuzione).

Qualora sorgano contestazioni, anche se i lavori sono pagati dallo Stato (attraverso bonus a loro volta cedibili), i contratti hanno matrice privatistica, perché riguardano un appalto tra privati. Come in ogni contratto privato, durante l' esecuzione è possibile rinegoziare gli impegni assunti o risolvere per inadempimento l'intero contratto.

Ma proprio perché il pagamento dell'impresa avviene mediante cessione di un bonus fiscale (a sua volta cedibile) o con un prefinanziamento bancario, può essere difficile avanzare un' efficace contestazione nei confronti dell'impresa esecutrice. Infatti, la cessione del credito da parte del privato (soggetto “cedente”), dal momento in cui è accettata dal debitore (soggetto “ceduto”, cioè accettata dal fisco, o da un altro imprenditore o da una banca) inibisce al cedente di disporre dell'importo ceduto. In altri termini il privato, da quando ha ceduto il credito non puo' piu' cedere il bonus ad altri.

Ciò significa che per sostituire l'impresa originariamente incaricata dei lavori e pagare con il bonus una nuova impresa, dovrebbe prima essere risolta l'originaria cessione del credito. La risoluzione della cessione è un passaggio necessario anche se il debitore ceduto (il fisco) non ha ancora effettuato la compensazione (cioè la detrazione dell'importo del bonus dal debito fiscale dell'impresa cessionaria).

È quindi irrilevante che il fisco non abbia ancora operato la compensazione, che avviene in sede di dichiarazione annuale. In conseguenza, sul piano pratico, se sorge un dissidio con l'impresa esecutrice, prima di mettersi alla ricerca di un'impresa più affidabile, occorre tener presente che il pagamento mediante cessione del credito ha gia' prodotto effetti e l'Erario (o la banca, o il terzo cessionario) dovrebbe rivedere l'accettazione della cessione del bonus.

Nell'attesa che il debitore ceduto (erario, banca o altra impresa) esprima il proprio consenso all'annullamento della cessione, il privato che voglia sostituire l'impresa cui ha gia' ceduto il bonus, deve operare con risorse proprie, senza contare sul bonus statale. Sia nel caso in cui la contestazione avvenga prima dell'inizio dei lavori (ad esempio, per ritardi ingiustificati), che nel caso di contestazioni sull' esecuzione (difetti di realizzazione), il privato committente puo' chiedere all'impresa la restituzione dell'importo, anche se il pagmaento (compensando il bonus) e' stato effettuato dallo Stato.

Cautele preventive
Per evitare inconvenienti durante l'esecuzione dei lavori, è quindi opportuno che il committente (proprietario immobiliare che ha utilizzato il bonus, cedendolo) verifichi le coperture assicurative (del cantiere, cosiddetto CAR, oltre alla postiuma decennale) prevedendo con specifica clausola i casi di ritardo o errori di esecuzione da parte dell'impresa esecutrice.

Una clausola in cui ad esempio si specifichi che il mancato rispetto dei termini per eseguire la prestazione (i lavori edili) è sottoposto a penali, e che il dissenso sulla qualità del prodotto finale (ristrutturazione, nuova costruzione, impianti) sia deciso dal giudice civile o da un collegio arbitrale che possa condannare l'impresa al rifacimento dell'opera o al risarcimento del danno.

Bonus già utilizzato
Se l'impresa che ha male eseguito i lavori , al momento della contestazione da parte del privato proprietario o inquilino, ha già speso il bonus compensandolo con un proprio debito fiscale o cedendolo a terzi, si discutera' dei danni per inadempimento, anche se i lavori sono stati pagati dallo Stato.

In altri termini, evenutali errori o contestazioni hanno la stessa sorte di un contratto di appalto, nel corso del quale emerga un vizio di esecuzione. L'unica differenza e' che nella gestione del bonus vi e' un maggiore coinvolgimento dei tecnici (progettisti, direttori lavori) che hanno asseverato la corretta eseguibilita' dei lavori entro i tempi (ad oggi, dicembre 2021) previsti dal legisaltore. Ma in genere, le asseverazioni sulla progetto non riguardano dettagli esecutivi e quindi non impegnano il professionista asseverante come un progettista o un direttore dei lavori.

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