Condominio

Anche le norme di diritto amministrativo possono essere evocate a tutela del diritto di panorama

Inteso come diritto alla «bella veduta» dal proprio fondo, impedendo ad altri di ostacolarla sopraelevando costruzioni o facendo crescere piante

di Rosario Dolce

La cosiddetta servitù di panorama consiste nella particolare amenità del fondo dominante rispetto altro fondo limitrofo e consta di un divieto assoluto sia di costruzioni che di alberi che possano impedirne il godimento ( di essa si discorre, seppure in via indiretta, nella ordinanza 17592 del 21 agosto 2020 della Corte di Cassazione).

Definizione e finalità
La veduta panoramica soddisfa, di per sé, non solo l'interesse diretto del proprietario a ricevere una adeguata illuminazione al suo immobile ma anche quello di poter spaziare con lo sguardo oltre il suo limite di proprietà (articolo 907 Codice civile). In base alla posizione sulla facciata principale o su quelle laterali dell'edificio, la veduta panoramica è quindi idonea a garantire migliore illuminazione, soleggiamento e salubrità dell'altezza del piano rispetto al suolo. Neppure, eventuali, vincoli pubblicistici sono in grado di neutralizzare il “panorama”, a danno del fondo dominante.

Non sono di ostacolo i vincoli paesaggistici
La Suprema corte, in punto, ha rilevato come «non possa cogliersi alcuna incompatibilità tra il diritto, previsto dall'articolo 892 Codice civile, a tenere a distanza legale gli alberi dal fondo vicino ed un vincolo pubblicistico (nella specie era paesaggistico), esistente eventualmente sulla zona, non potendo, a tale vincolo, derivare alcun pregiudizio dal rispetto delle distanze legali»; ed aggiungendo più significatamene: «né a diversa conclusione può pervenirsi considerando il problema con riferimento al tempo successivo all'impianto degli alberi, e, quindi, all'eventuale pericolo che l'estirpazione o, come nel caso in esame, il trapianto degli alberi possano causare la morte delle piante, poiché il vincolo mira a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante e, tanto meno, gli alberi impiantati in un determinato fondo; ma se anche così fosse o se, comunque, il vincolo paesaggistico non tollerasse l'eventuale perdita degli alberi, il problema verrebbe in rilievo solo in sede di esecuzione della sentenza e sarebbe risolvibile sulla base del giudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativa, preposta all'osservanza del vincolo» (Cassazione civile, sezione II, 22 dicembre 1999, numero 1445; Corte Costituzionale 211/2004).

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