Gestione Affitti

Covid-19. Non si sfratta chi non ha ricevuto gli ammortizzatori sociali

Il Tribunale rigetta uno sfratto: No alla convalida se l'inquilino è senza cassa integrazione

di Ivan Meo

Il giudice sciogliendo la riserva, precisava che erano state cumulativamente proposte (art. 104 c.p.c.) le azioni di licenza per finita locazione, alla data del 07.07.2020, nonché di sfratto per morosità, ai danni dell’inquilina.

Secondo il giudicante era necessario valutare l'inadempimento all'obbligazione del pagamento dei canoni di locazione per i mesi da aprile a giugno 2020,antecedente alla pretesa fine della locazione. In particolare, in tal vicenda, parte intimata non aveva contestato la morosità, eccependo, però, che a causa della pandemia da COVID - 19, era stata messa in ICassa Integrazione senza percepire nulla.

Infine, la stessa inquilina aveva manifestato la volontà di adempiere all'obbligazione contrattuale versando somme in acconto (€ 250,00 per il mese di aprile ed € 200,00 dopo la notificazione dell'atto di intimazione) e che, pertanto, il suo comportamento risultava incompatibile con la volontà di porre fine al contratto di locazione.La cassa integrazione. La cassa integrazione guadagni o CIG è un istituto previsto dalla legislazione italiana consistente in una prestazione economica, erogata dall'INPS, a favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a orario ridotto.

ttualmente, si osserva che Il Decreto Agosto n. 104/2020 ha rinnovato la possibilità di concessione della cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I

In particolare il Decreto prevede la possibilità di presentare domanda per la concessione di trattamenti di cassa integrazione per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti e autorizzati che siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane.Il ragionamento del Giudice.

Secondo il Tribunale di Roma, il perdurare dell'emergenza (COVID-19) richiede estrema prudenza nel valutare la richiesta concessione di ordinanza di rilascio. Ad ogni modo,prosegue il giudice, la morosità maturata successivamente all'intimazione potrà essere valorizzata nel giudizio di merito che consegue alla pronuncia di mutamento del rito.

In definitiva, per i motivi esposti, il giudicante ha ritenuto che in tal vicenda sussistono gravi ragioni da denegare il provvedimento di rilascio. Pertanto ha disposto il mutamento del rito con fissazione dell'udienza a trattazione scritta del 12.10.2020,secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 e successive modificazioni.Il sindacato inquilini. Attesa la singolarità della natura del provvedimento in esame, secondo una nota del Sindacato Inquilini del 31 agosto 2020 è possibile portare in difesa degli inquilini l'articolo 91 del Decreto Cura Italia, che prevede l'esclusione delle responsabilità del debitore nel caso di omissioni o inadempienze se si prova che la causa è stata dettata dell'emergenza sanitaria.

Nel caso specifico l'inquilino non aveva percepito la cassa integrazione e tantomeno il contributo all'affitto. Dunque, “una misura necessaria per placare l'emorragia di sfratti con 500 richieste a settimana solo nel Tribunale di Roma”.

In conclusione, secondo il documento in esame , l'emergenza sanitaria ha imposto una crisi economica senza precedenti che non può essere addebitata ai soli cittadini, soprattutto di coloro che stanno vivendo le maggiori difficoltà perdendo il lavoro.

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