Condominio

Il frazionamento equivale alla divisione per la servitù

di Rosario Dolce

La funzione economico-sociale della servitù si apprezza nell'utilità del fondo dominante, non nel vantaggio personale del proprietario.
Tra le norme che meglio esplicitano tale principio v'è sicuramente l'articolo 1071 codice civile, rubricato “Divisione del fondo dominante o del fondo servente”, laddove prevede che: “Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente”.

Ci si riferisce al caso in cui la divisione del fondo dominante - attuata, ad esempio, a seguito di plurime alienazioni parziali - implichi la nascita, in luogo ed in sostituzione della originaria servitù prediale - costituita a favore di esso -, di altrettante separate ed autonome servitù, per come attribuite ai diversi proprietari delle singole parti in cui il medesimo fondo sia stato diviso (argomentazione tratta dalla Cassazione 5109/1983).

Ora, nel qual caso, la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, ma, a questo punto, a favore di ciascuna di quelle porzioni ricavate dal fondo dominante originario (ancora considerato alla stregua di un unicum, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari).

Ma cosa succede, se al posto della divisione, il fondo dominante venga “semplicemente” frazionato.Per frazionamento catastale, per inciso, si intende la mera redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della voltura in catasto (argomentazione tratta da Cassazione 4240/1999).

Al quesito risponde la Corte di Cassazione con la Ordinanza nr 17940 del 2020, offrendo una interpretazione estensiva del disposto in considerazione.Nella sostanza, viene precisato che la divisione e il frazionamento devono intendersi, ai fini della ratio della norma, come atti equivalenti, specie nel caso in cui il frazionamento catastale del fondo non abbia comportato alcun mutamento soggettivo nella titolarità della proprietà (e, quindi, non abbia generato alcuna divisione).

Quindi, in tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'articolo 1071 codice civile comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente.

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