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Il compenso dell’amministratore per il 110%

Sono un amministratore di condominio, qualora in un mio condominio partano i lavori relativi al bonus fiscale 110 % con il concetto sconto in fattura, il mio compenso legato alla straordinarietà dei lavori come viene gestito? Dovrà essere pagato dai condòmini? Oppure dovrò ricoprire un ruolo specifico e applicare loro lo sconto in fattura?

di Rosario Dolce

La domanda

Sono un amministratore di condominio, qualora in un mio condominio partano i lavori relativi al bonus fiscale 110 % con il concetto sconto in fattura, il mio compenso legato alla straordinarietà dei lavori come viene gestito? Dovrà essere pagato dai condòmini? Oppure dovrò ricoprire un ruolo specifico e applicare loro lo sconto in fattura?

A cura di Smart24 Condominio

L'amministratore del condominio ha le proprie competenze (o meglio, attribuzioni) segnate nell'articolo 1130 Codice civile. Tra di esse, non si menzionano quelle afferenti la cura delle opere di manutenzione straordinaria o le innovazioni.

Tali competenze spettano, invece, all'assemblea dei condòmini, norma dell'articolo 1135, nr 4, a tenore del quale: “..l'assemblea dei condòmini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori” (resta salvo, il principio per cui l'amministratore può ordinare i lavori di manutenzione straordinaria solo se rivestano il carattere dell'urgenza, ma questo, in fin dei conti, è discorso da affrontare in altra sede).

Spetta, dunque, all'assemblea conferire all'amministratore p.t. un mandato ad hoc al fine di curare le opere di manutenzione straordinaria e/o le innovazioni di cui al bonus fiscale del 110%, previo riconoscimento di un compenso specifico, stante la cura degli adempimenti burocratici e fiscali ad esso correlati.

Il compenso dovuto all'amministratore dai condòmini in tema di appalto di opere per innovazioni di cui all'articolo 1120 Codice civile o per interventi relativi alla cosiddetta manutenzione straordinaria di notevole entità di cui all'articolo 1135 codice civile non sconterebbe, tuttavia, alcun beneficio fiscale in favore dei medesimi, se non ad una condizione: vale a dire che allo stesso si conferisca la veste di “responsabile dei lavori”. Tale assunto è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello 913-471/2002 ( per maggiori approfondimenti cliccare qui )

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