Condominio

Quando si può costituire un passaggio coattivo e la differenza con quello «necessario»

Una pronuncia della Cassazione fa chiarezza

di Rosario Dolce

In giurisprudenza si distingue tra passaggio coattivo, cioè passaggio che può essere concesso su provvedimento del giudice a norma dell'articolo 1052 Codice civile, e passaggio necessario di cui all'articolo 1051 Codice civile. A specificarlo, ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza 18214 del 02 settembre 2020, che esamina un caso posto al limite tra le due fattispecie, al fine del suo corretto inquadramento.

I differenti tipi di passaggio
Si verifica quando un terreno è circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (si tratterebbe della interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (in questo caso, saremmo dinanzi ad una interclusione relativa). Il “passaggio coattivo” può disporsi, invece, nella ipotesi in cui il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cassazione 6184/1994 e 2270/1968). In questo caso, il diritto potestativo alla costituzione della servitù, per il fondo non intercluso, è ritenuto accoglibile dalla giurisprudenza in caso di inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, oltre che nell'ipotesi dell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (Cassazione, 2515/2001; 12814/1997).

I requisiti per la costituzione del passaggio coattivo
La possibilità di costruire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benché circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su un altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula, dunque, dalla previsione dell'articolo 1051 Codice civile, restando regolata dal successivo articolo 1052 Codice civile.

In questo caso – così, continua il provvedimento – il diritto alla costituzione della servitù è condizionato dall'esistenza di altri presupposti, quali: 1) che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso; 2) che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo o industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente ( Cassazione 3125/2012; 3451/1984). Al giudice di merito competerà poi il compito di verificare i superiori requisiti, vale a dire l'esistenza dell'interclusione e il luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo, a norma di quanto specificato dal secondo comma dell'articolo 1051 Codice civile (Cassazione 10327/1998; 21255/2009).

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