Condominio

Il decreto ingiuntivo al moroso supera anche la riconvenzionale

di Rosario Dolce

Nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto per oneri condominiali ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile non sempre può trovare ingresso la domanda riconvenzionale del condòmino moroso, e ciò per mere ragioni di economia processuale.
Questo, in sostanza, sembra potersi trarre dalle righe della Ordinanza n 17863 depositata in data 2 agosto 2020 (relatore consigliere, Giuseppe Tedesco) della Suprema Corte di Cassazione.
Intanto, iniziamo col dire che la “causa riconvenzionale” è disciplinata dall'articolo 36 Codice procedura civile; essa si verifica quando il convenuto in un giudizio – nella specie il condòmino ingiunto – esercita una pretesa con cui non si limita a chiedere il rigetto della domanda attorea ma chiede al giudice la pronuncia di un provvedimento a questi sfavorevole.

La domanda riconvenzionale deve, tuttavia, dipendere da fatti che siano collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti nella causa in forma di eccezione.

Ora, nel giudizio in disamina il condòmino moroso, pur riconoscendo sostanzialmente la validità ed efficacia della delibera sulla base della quale era fondato il credito vantato dal Condominio, opponeva in compensazione al condominio un controcredito da egli vantato, per cui assumeva di nulla dovere al creditore.

La pretesa economica esercitata in via riconvenzionale nasceva, in particolare, da un titolo (esecutivo) diverso da quello dedotto dal condominio, ovvero da una sentenza intervenuta tra le stesse parti, con cui la compagine condominiale era stata condannata a rifondere allo stesso “moroso” i danni subiti a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni, verificatesi all'interno del relativo immobile.

Il giudice di primo grado e il giudice d'appello hanno però ritenuto non ammissibile la domanda riconvenzionale anzidetta, formulata dal condòmino opponente, proprio a fronte della previsione contenuta nell'articolo 36 del codice procedura civile.

La causa, in quanto tale, è passata sotto le scure dei giudici di legittimità, che, con il provvedimento in disamina, hanno parimenti confermato il principio espresso dal decidente di merito, vale a dire quello per cui “una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, a fronte della pretesa creditoria del condominio, che, in quanto fondata su un titolo legittimo ed efficace, è di pronta soluzione, introduce un tema di indagine che, oltre ad implicare la risoluzione di questioni completamente diverse, sia in fatto che in diritto, determina una dilatazione dei tempi in contrasto con il principio di economia processuale”, per cui, in quanto tale, risulta inammissibile.

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