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Costi per le scale: coinvolto anche chi ha solo un box

Sono proprietario di un box di recente costruzione, sito in un condominio a poche centinaia di metri dalla mia abitazione. Al box accedo esclusivamente attraverso il passaggio carrabile posto a piano terra. Dato che non abito nello stesso stabile, non uso le scale condominiali né l'ascensore.In quale misura sono tenuto a partecipare alle spese di conservazione, di pulizia e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, delle scale e dell'ascensore condominiale? Sono applicabili gli articoli 1123 e 1124 del Codice civile?È applicabile l'orientamento stabilito dalla Cassazione con sentenza 432 del 12 gennaio 2007, secondo cui la ripartizione va fatta solo in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano, a prescindere dai millesimi di proprietà?

di Cesarina Vittoria Vegni - L’Esperto Risponde

La domanda

Sono proprietario di un box di recente costruzione, sito in un condominio a poche centinaia di metri dalla mia abitazione. Al box accedo esclusivamente attraverso il passaggio carrabile posto a piano terra. Dato che non abito nello stesso stabile, non uso le scale condominiali né l'ascensore.In quale misura sono tenuto a partecipare alle spese di conservazione, di pulizia e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, delle scale e dell'ascensore condominiale? Sono applicabili gli articoli 1123 e 1124 del Codice civile?È applicabile l'orientamento stabilito dalla Cassazione con sentenza 432 del 12 gennaio 2007, secondo cui la ripartizione va fatta solo in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano, a prescindere dai millesimi di proprietà?

Con la sentenza 23222 del 27 settembre 2018 la sesta sezione della Cassazione civile ha confermato un orientamento consolidato per cui le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente o delle scale vanno ripartite a norma dell'articolo 1124 del Codice civile.Sia le scale che l'ascensore già esistente - ricapitola la sentenza citata - sono beni condominiali aventi una funzione indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura. Posto ciò, rivestono la qualità di parti comuni anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, e a maggior ragione i box con accesso dal passo carrabile, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quantomeno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.Le relative spese saranno a carico di questi condòmini, in assenza di titolo contrario, in rapporto e in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne. Il criterio legale di ripartizione delle spese può essere derogato, ma la modifica dev'essere contenuta in un regolamento condominiale contrattuale o in una deliberazione dell'assemblea approvata all'unanimità, cioè con il consenso di tutti i condòmini.

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