Condominio

Anticipazioni dell’amministratore, non si possono fare ricognizioni di debito per il rimborso

Non può, quindi, se non espressamente autorizzato, disporre con transazione o ricognizione di debito di una situazione giuridica che si rifletta sulla sfera patrimoniale dei singoli.

di Selene Pascasi

L'amministratore può “muoversi” solo nei limiti delle attribuzioni indicate dal mandato, salvo che il regolamento di condominio o l'assemblea gli abbiano conferito maggiori poteri. Non può, quindi, se non espressamente autorizzato, disporre con transazione o ricognizione di debito di una situazione giuridica che si rifletta sulla sfera patrimoniale dei singoli. Lo scrive il Tribunale di Roma con sentenza n. 4592 del 3 marzo 2020 .

A citare un condominio, è l'ex amministratore. Per difficoltà di cassa, spiega, diverse volte si era visto costretto a far fronte di tasca propria ai pagamenti dei fornitori per evitare che il condominio risultasse moroso. Anticipazioni che, negli anni, avevano superato i sedicimila euro. Tuttavia, nonostante lo avesse fatto presente ad ogni presentazione del bilancio, quelle somme non gli erano state restituite neppure col passaggio delle consegne al nuovo amministratore.

Di qui, la domanda volta ad ottenere il rimborso degli importi anticipati. Il condominio respinge l'addebito sostenendo come l'assemblea non avesse mai approvato gli esborsi e il Tribunale di Roma concorda bocciando la domanda. La richiesta dell'ex amministratore, chiarisce, era sì tesa a recuperare quanto da lui anticipato nell'interesse comune durante la gestione ma la si sarebbe potuta accogliere solo a seguito di iscrizione delle somme nel conto preventivo regolarmente approvato o di una loro eventuale approvazione in via di ratifica.

Il passaggio di consegne
E, ovviamente, il semplice verbale di passaggio delle consegne, pur riconoscendo il credito dell'amministratore uscente, non poteva costituire prova dell'esistenza del credito. La conferma arriva anche dai gudici, soliti affermare che le dichiarazioni contenute nel verbale non hanno valenza e contenuto di ricognizione del debito verso il Condominio su eventuali crediti dell'amministratore uscente perché l'amministratore in carica, mero mandatario dell'ente, non ha il potere di disporre del diritto controverso.

Il potere di rappresentanza da mandato che lega amministratore e condominio incontra, difatti, le limitazioni fissate dalle attribuzioni indicate dall'articolo 1130 del Codice civile, superabili solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscano maggiori poteri. Non rientra, allora, tra le sue attribuzioni quale organo di rappresentanza dell'ente incaricato dell'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di disporre senza apposita autorizzazione (mediante transazione o ricognizione di debito) di una situazione giuridica che vada a riverberarsi sulla sfera patrimoniale dei singoli condòmini.

Ci vuole una delibera
Anzi – marca la Corte di cassazione con sentenza 8498/2012 – occorre una delibera assembleare di contenuto ricognitivo di eventuali situazioni debitorie facenti capo al condominio. La ragione è palese: il nuovo amministratore, se non previamente autorizzato, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal predecessore.

Di conseguenza, l'accettazione di quei carteggi non sarà prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condòmini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando all'assemblea approvare il consuntivo e confrontarlo col preventivo o valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. Diversamente, non nascerà alcun diritto al rimborso per l'amministratore. Situazione, questa, verificatasi nella fattispecie e attentamente valutata dal Tribunale di Roma che, per i rilievi esposti, non poteva che rigettare la domanda di restituzione dei danari anticipati dal vecchio gestore.

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