Condominio

Amministratore e compenso: il condominio deve dare prova di averlo pagato

All’amministratore basta provare di aver svolto l'incarico conferitogli e di non aver ricevuto il compenso concordato mentre al condominio che vorrà liberarsi dalla pretesa toccherà dimostrare l'avvenuta corresponsione del dovuto

di Selene Pascasi

Per esser pagato, all'amministratore basta provare di aver svolto l'incarico conferitogli e di non aver ricevuto il compenso concordato mentre al Condominio che vorrà liberarsi dalla pretesa toccherà dimostrare l'avvenuta corresponsione del dovuto. Lo ricorda il Tribunale di Roma con sentenza n. 4459 del 2 marzo 2020.

È la socia di uno studio di amministratori a citare l'ente nel cui interesse aveva svolto la gestione, poi cessata. Le spettavano, precisa, più di 14 mila euro per rimborsi e compensi, ordinari e suppletivi per i lavori straordinari eseguiti su due fabbricati. Somme, quelle richieste, attestate da fatture e bilanci di esercizio regolarmente approvati.

Dal canto suo, il condominio si difende e rilancia: mancavano prove certe del credito e, comunque, l'ex amministratrice aveva mal gestito i fondi speciali accantonati. Fondi cassa che, come è noto, possono essere validamente costituiti mediante delibera assembleare assunta con il voto favorevole dei rappresentanti oltre la metà del valore dell'edificio e finalizzati ad assicurare (in caso di grave degrado dell'immobile) la provvista economica per fronteggiare le necessarie opere di manutenzione straordinaria e ordinaria (Corte di cassazione 17035/2016). Era la società, quindi, reclama il Condominio, a dover rispondere per responsabilità processuale aggravata. Tentativo fallito.

Il Tribunale accoglie la domanda formulata dalla donna: è vero che non erano stati prodotti i verbali assembleari di conferimento dell'incarico e di assunzione dell'obbligo di remunerarlo con il corrispettivo chiesto ma era anche vero che dinanzi al giudice il Condominio non aveva sostenuto che il mandato fosse stato conferito e accettato gratuitamente.

E, avendo l'amministratore diritto al compenso per l'attività svolta durante il mandato, per accoglierne la domanda di condanna dell'ente al pagamento, gli bastava provare di averlo espletato senza incassare il denaro concordato.

Di contro, sarà onere del Condominio allegare agli atti la prova dell'assolvimento del dovere di onorare il compenso. Ebbene, nella vicenda, il Condominio non aveva assunto, e neanche dimostrato, che la propria obbligazione si fosse in qualche modo estinta (per rinuncia alle spettanze da parte della società amministratrice o per riscossione del denaro pattuito).

Non solo. La denunciata cattiva gestione per mancata destinazione dei fondi speciali alle gestioni separate ed il loro impiego nella gestione ordinaria non era stata mai contestata prima di quel momento, neanche in occasione del passaggio delle consegne. Anzi.

L'amministrazione subentrata aveva offerto il pagamento in rate mensili delle differenze limitandosi ad opporre che «al momento, il Condominio non è in grado di far fronte al debito» chiedendo allo Studio di «voler pazientare» fino al mese di febbraio successivo. Tutti elementi, quelli raccolti, alla luce di quali la lite non poteva esser risolta che con pieno accoglimento della domanda proposta dall'ex amministratrice e conseguente condanna del Condominio a pagarle il dovuto ed a rifondere le spese del processo.

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