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Parti comuni, contributo di tutti per la sanificazione

Se all’interno del condominio sono presenti attività di studi medici che comportano un aumento dei frequentatori condominiali, è consigliabile, a tutela di tutti i condòmini, una più frequente sanificazione periodica.Il costo della sanificazione dev’essere a carico degli studi medici oppure di tutti i condòmini?

di Rosario Dolce - L’Esperto Risponde

La domanda

Se all’interno del condominio sono presenti attività di studi medici che comportano un aumento dei frequentatori condominiali, è consigliabile, a tutela di tutti i condòmini, una più frequente sanificazione periodica.Il costo della sanificazione dev’essere a carico degli studi medici oppure di tutti i condòmini?

La sanificazione delle parti comuni è obbligatoria solo nel caso in cui l'amministratore venga ufficialmente a conoscenza di casi di contagio da coronavirus verificatisi all'interno degli immobili ubicati nell'edificio (tra cui gli studi medici), o nel caso in cui occorra dare luogo all'esecuzione di un'ordinanza sindacale che ne preveda lo svolgimento. In tutti gli altri casi il ricorso alla sanificazione delle parti comuni va valutato sempre come facoltativo, non necessario.Ad ogni modo, l'amministratore che decide di provvedere al riguardo - anche su impulso dei condòmini – dovrà scegliere una impresa specializzata, iscritta in uno specifico elenco tenuto dalla Camera di commercio del territorio interessato. L'impresa prescelta dovrà documentare la propria abilitazione e offrire in comunicazione i documenti attestanti i prodotti chimici che utilizzerà e il personale adibito allo svolgimento dell'attività stessa (ovvero, l'attestazione dell'informazione e della formazione dei lavoratori ex articoli 36, 37 e 227 del Dlgs 81/2008). Tale documentazione andrà riportata nel registro anagrafe sicurezza di cui all'articolo 1130, sesto comma, del Codice civile.Quanto alla spesa “straordinaria” per l'effettuazione della sanificazione, la stessa andrà ripartita fra tutti i condòmini, secondo la tabella di proprietà. L'amministratore e l'assemblea dei condòmini non sono provvisti dei poteri di autodichia, per cui non sono in grado di imputare le spesa direttamente in capo al condomino (in questo caso a uno studio medico, o a più studi medici). Resta salvo il diritto del condominio di chiedere la ripetizione delle somme anticipate (da accertare in sede giudiziaria) nei confronti del soggetto che vi ha dato causa.

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