Condominio

Cessione crediti, nuovo mercato da definire

Oltre ai fornitori e alle banche, i crediti d’imposta edili possono essere ceduti, con le nuove regole del decreto Rilancio, anche ad «altri soggetti»

di L.D.S.

Oltre ai fornitori e alle banche, i crediti d’imposta edili possono essere ceduti, con le nuove regole del decreto Rilancio, anche ad «altri soggetti». Ma se verranno confermate le indicazioni date in passato dall’agenzia delle Entrate per gli «altri soggetti privati» (possibili cessionari delle vecchie cessioni dei crediti), questi potranno essere solo quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».

Per le cessioni dei crediti previste dal Dl 63/2013, tra i cessionari, oltre ai fornitori e, per gli incapienti, alle banche, vi sono anche gli «altri soggetti privati», ma la circolare 18 maggio 2018, n. 11/E, al paragrafo 3 , ha imposto che questi siano «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione» (limitazione non applicabile agli incapienti, risposta delle Entrate del 23 luglio 2019, n. 298).

Tra gli «altri soggetti privati», cessionari di questi crediti, possono rientrare: un altro titolare delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi (ad esempio, un altro condòmino per lavori sulle parti comuni condominiali); una società (non banche) dello stesso gruppo societario del fornitore; il consorzio o la rete ovvero altri consorziati o retisti (anche se non hanno eseguito i lavori, ma non banche), se i lavori sono effettuati «da un’impresa appartenente» al consorzio o alla rete di imprese; l’impresa che partecipa a un’associazione temporanea di impresa (Ati), in cui vi sia un’altra impresa che esegue i lavori agevolati;

Ancora, un subappaltatore del fornitore principale o chi ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera; le agenzie di somministrazione di lavoro, che forniscono personale alle imprese che eseguono i lavori agevolati; la propria ditta individuale, anche se subappaltatrice dei lavori o la propria Srl (non fornitrice dei lavori) dove si è socio e amministratore.

Il decreto Rilancio, sia per le cessioni dei crediti, che per quelle effettuate dai fornitori dopo aver scontato la fattura (cioè per le cessioni successive allo «sconto in fattura»), prevede che i cessionari siano genericamente «altri soggetti» (persone fisiche, anche soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata, come società ed enti), compresi gli «istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Chi sono gli «altri soggetti»
Dovrà essere chiarito dall’agenzia delle Entrate se per «altri soggetti» si debba applicare o meno la stessa definizione data della circolare 18 maggio 2018, n. 11/E, al paragrafo 3, per gli «altri soggetti privati» delle cessioni dei crediti, previste dal Dl 63/2013.

Tra gli «altri soggetti» che potrebbero essere interessati all’acquisto dei crediti fiscali vi potrebbero essere, ad esempio, i commercialisti, i consulenti del lavoro o i Caf, i quali poi potrebbero ricederli ai propri clienti, previa verifica e/o modifica delle norme di incompatibilità professionale.

Si tratta, infatti, di un’attività di commercio di crediti fiscali che, se si volesse veramente incentivare (per risolvere la problematica dei contribuenti incapienti), potrebbe anche diventare tipica di questi intermediari fiscali, considerando che questi professionisti sono già quelli che devono apporre il visto di conformità sulle comunicazioni delle opzioni.

Nella nuova modalità di cessione del credito d’imposta, introdotta dal decreto Rilancio, non dovrebbe applicarsi la regola prevista dalla circolare 18 maggio 2018, 11/E, per le cessioni dei crediti previste dall’articolo 14, Dl 63/2013, la quale prevede la facoltà di effettuare «una sola eventuale cessione successiva a quella originaria».

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