Condominio

Richiesta di nuova Ctu: se in appello il giudice la ritiene inammissibile, non può contestarne i contenuti

Nel caso in esame pertanto la ditta che aveva agito contro il condominio ha ottenuto la cassazione con rinvio

di Va.S.

La Cassazione, con l'ordinanza 15998 del 2020, ha ribaltato le pronunce del Tribunale e della Corte d'appello di Lecce, in merito ad una vicenda originata dalla domanda di condanna, in primo grado, di un condominio nei confronti di una impresa appaltatrice per il pagamento di euro 350.000,00 pari ai costi determinati, in sede di accertamento tecnico preventivo, per eliminare le difformità delle opere edili realizzate dalla convenuta. Quest'ultima, chiedeva la disposizione di una nuova perizia, rilevando la decadenza e la prescrizione dell'azione, oltre alla carenza di mandato dell'amministratore condominiale.

Le pronunce di merito
Il Tribunale di Lecce, con l'ordinanza del 17 dicembre 2014, condannava la società al pagamento della somma richiesta dal ricorrente, oltre alla rivalutazione monetaria. In seguito, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 1170 del 30 novembre 2018, dichiarava inammissibile il ricorso dell’attrice, chiarendo che, pur essendo fondata l'esclusione di una decadenza della convenuta nella formulazione della deduzione di rinnovo della consulenza tecnica, si rivelava inammissibile, perché generica, la censura, non avendo l'appellante precisato l'ultrapetizione delle conclusioni del perito in ordine al costo delle opere di ripristino.

Per i giudici, la società non avrebbe dimostrato la fondatezza delle censure mosse, come imposto dall'articolo 342Codice di procedura civile, specificando i punti ritenuti erronei della consulenza preventiva. Per cui, i giudici non potevano ravvisare il vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorsa la perizia in merito alla differenza tra la somma portata dalla Ctu prodotta in sede di istruzione preventiva e la somma stimata dall'ausiliare.

Il ricorso alla Suprema corte
Ricorrendo in Cassazione, la società denunciava l'anomalia e l'incoerenza motivazionale della pronuncia impugnata, trascrivendo le censure mosse nel proprio atto di appello all'ordinanza del Tribunale con riguardo tanto all'inammissibilità del ricorso ex articolo 702 bis Codice procedura civile, quanto alla decadenza e prescrizione dall'azione di cui all'articolo 1669 bis Codice civile, alla carenza del mandato, all'inesistenza del credito, alle questioni sul certificato di agibilità, all'erroneità della relazione di istruzione tecnica preventiva ed alla mancanza di responsabilità dell'appaltatrice.

Nel secondo motivo di ricorso, l'attrice lamentava l'anomalia e l'incoerenza motivazionale della decisione impugnata e l'omesso esame circa un fatto, non avendo la Corte di Lecce esaminato le altre questioni richiamate dall'appellante in relazione ai proprio pregressi atti difensivi.

La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato avendo il giudice d'appello dichiarato inammissibile la richiesta di parte attrice per difetto di specificità dei motivi, pertanto non assumevano rilievo le ulteriori argomentazioni contenute in sentenza che deponevano comunque per l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.

Gli ermellini hanno chiarito che il giudice che adotti una statuizione di inammissibilità si spoglia della “potestà di giudicare” in relazione al merito della controversia, sicché se poi vengano impropriamente inserite nella sentenza a rgomentazioni sulla concreta fondatezza della pretesa, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare.

I contenuti obbligatori dell’impugnazione
Gli articoli 342 e 434 Codice procedura civile, nel testo formulato dal Dl 83 /2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative lamentele, affiancando una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni portate dal primo giudice, senza che occorra la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Questo, tenuto conto del fatto che il giudizio di appello mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. È da evidenziare, perciò, come l'atto di appello proposto dalla società non si limitava a chiedere che, in riforma dell'appellata ordinanza, venisse disposta nuova consulenza tecnica, contenendo le ragioni di critica alla valutazione della consulenza preventiva e formulando la richiesta di rinnovazione proprio sul presupposto della contestazione delle valutazioni tecniche fatte proprie dal giudice di primo grado.

I motivi
Il giudice d'appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere ammissibile il ricorso e rispondere nel merito alle censure mosse dall'appellante contro le considerazioni contenute nella ordinanza impugnata, potendo, poi, disattendere, nel merito, la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata dall'appellante qualora avesse reputato ormai acquisiti, in base alle risultanze probatorie, adeguati ed esaurienti elementi di convincimento. La Suprema corte ha, perciò, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviandola, anche per le spese del giudizio, ad un'altra sezione della Corte d'appello di Lecce.

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