Condominio

Nel valutare l’annullamento della delibera il giudice deve tenere conto di precedenti sentenze tra le parti

Nel caso in esame, pur prodotte, erano state del tutto ignorate

di Edoardo Valentino

Un condomino agiva in giudizio chiedendo l'annullamento di una delibera assembleare e, in particolare, lamentando la mancata messa a disposizione da parte dell'amministratore della documentazione inerente alle spese ripartite con il consuntivo approvato. In seguito, nel corso del giudizio, il condomino contestava anche il criterio di riparto delle spese, da lui giudicato errato in quanto esorbitante rispetto alle spese effettivamente dovute.

Le decisioni di merito
Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento del condomino, che si vedeva costretto ad agire in sede di appello. Similmente, all'esito del giudizio, anche la Corte d'appello rigettava la domanda del condomino, non ritenendo la deliberazione di approvazione del consuntivo condominiale affetta da vizi tali da giustificarne l'annullamento. Il condomino, quindi, impugnava questa decisione di appello in Cassazione.

Il ricorso alla Suprema corte
Nel ricorso proposto, sostanzialmente, il ricorrente sosteneva come la Corte d'appello non avesse nella propria decisione tenuto conto del deposito di altre sentenze di merito che lo avevano visto vincitore contro il condominio. Si legge nel ricorso infatti come prima della fine del processo di appello erano arrivati a decisione ben tre altri processi che vedevano come parti lo stesso ricorrente e il condominio e nei quali era stata determinata l'illegittimità di alcune spese a lui attribuite in quanto i criteri di riparto sarebbero stati errati.

Tali sentenze erano state prodotte in giudizio in sede di comparsa conclusionale e quindi al termine del processo, ma la Corte d'appello non ne aveva tenuto in alcun modo conto, nonostante esse fossero di centrale importanza per la determinazione della correttezza o meno del riparto delle spese condominiali oggetto della delibera dallo stesso impugnata nel giudizio.

La decisione
Con la sentenza numero 16427 del 30 luglio 2020 la seconda sezione della Cassazione accoglieva le ragioni del ricorrente. Specificava, infatti, come di regola l'oggetto del giudizio di terzo grado fosse unicamente la corretta applicazione delle norme di legge da parte del giudice d'appello, e non anche la produzione documentale delle parti.

Unica eccezione a tale regola era costituita dalla verifica della mancata analisi di un documento da parte del giudice d'appello laddove questo offra la prova di circostanze «di tale portata da invalidare – con un giudizio di certezza e non di mera probabilità – l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che le motivazioni della decisione vengano a trovarsi prive di fondamento, essendo state nel caso di specie puntualmente indicate le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa».

Nel caso di specie, quindi, la Cassazione valutava come l'esame delle sentenze che avevano sancito l'illegittimità dei criteri di riparto delle spese condominiali avrebbe dovuto determinare l'accoglimento dell'appello. A tal fine, in accoglimento del ricorso, la Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava il giudizio alla Corte d'appello per lo svolgimento di un nuovo processo di merito, che tenesse conto della sussistenza delle altre sentenze per determinare l'annullamento o meno della delibera assembleare impugnata.

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