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Covid-19 e assemblea da remoto

Laddove sia astrattamente possibile, considerando che ci troviamo ancora in emergenza Covid, è legittimo o meno procedere alla convocazione dell'assemblea con intervento dei soggetti legittimati da remoto?

di Antonio Scarpa

La domanda

Laddove sia astrattamente possibile, considerando che ci troviamo ancora in emergenza Covid, è legittimo o meno procedere alla convocazione dell'assemblea con intervento dei soggetti legittimati da remoto?

A cura di Smart24 Condominio

L'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce, che, con l'avviso di convocazione delle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, relative a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni, si possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oppure anche lo svolgimento esclusivo dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Per le società a responsabilità limitata si può altresì consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Trattandosi di norma che, per quanto correlata alla eccezionalità dello stato di emergenza, risulta tuttavia dettata al fine generale di consentire il regolare svolgimento delle assemblee, indicando le modalità che ne garantiscano la concreta collegialità, nell'interesse comune degli aventi diritto a parteciparvi, considerati nel loro complesso e singolarmente, è lecito prospettare una estensione alle assemblee condominiali della operatività dell'art. 106 del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020. D'altro canto, la scarna regolamentazione del procedimento assembleare condominiale, contenuta negli artt. 1136 codice civile, 66 e 67 disposizioni di attuazione del codice civile, non rivela alcuna previsione ostativa all'intervento ed all'espressione di voto degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, senza che a tal fine neppure occorra un'apposita previsione del regolamento di condominio.

Il minimo inderogabile che governa l'assemblea dei partecipanti alle comunioni di godimento è dato soltanto dall'osservanza del metodo collegiale (la cui funzione consiste nel rendere possibile un'assunzione ponderata delle deliberazioni, soddisfacendo l'esigenza che dal confronto dialettico del dibattito assembleare tra i condomini discendano decisioni meditate) e delle regole che presidiano le procedure assembleari, previste nell'esclusivo interesse della minoranza.

Se l'avviso di convocazione contempla la possibilità per i condomini di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, occorre, in forza dell'art. 66, comma 3, disposizioni attuazione codice civile, indicare sempre il “luogo fisico” della riunione. Nello stesso avviso di convocazione è opportuno richiamare l'esigenza di rispettare comunque la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, tuttora rientrante tra le misure dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, potendo l'osservanza di tale misura rivelarsi preclusiva dello svolgimento dell'assemblea in caso di intervento fisico di un numero di condomini superiore alla ricettività in sicurezza del locale. L'avviso di convocazione deve precisare anche quale supporto tecnico sia stato individuato per l'intervento all'assemblea mediante telecomunicazione.

Si deve in ogni caso trattare di sistemi di videoconferenza bidirezionale, i quali assicurano l'osservanza del metodo collegiale, permettendo a tutti gli aventi diritto di prendere parte attivamente in condizioni paritarie alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può precisare altresì che il “luogo fisico” di svolgimento dell'assemblea, nel quale confluiranno coloro che intendono essere fisicamente presenti all'assemblea, coincide con il luogo nel quale verranno predisposti i collegamenti audio/video.

Nel “luogo fisico” indicato nell'avviso di convocazione deve essere presente il solo segretario dell'assemblea, che verrà nominato dai condomini intervenuti fisicamente e telematicamente e procederà alla redazione del verbale. Se poi l'amministratore voglia avvalersi dall'art. 106 del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, comunicando nell'avviso di convocazione che l'assemblea, che debba tenersi prima della fine dello stato di emergenza, si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (costituendo, così, il collegamento da remoto l'unica possibilità che i condomini hanno per poter esercitare il loro diritto di intervento), non verrà indicato alcun “luogo fisico” della riunione. Colui che viene nominato segretario provvederà a verbalizzare il procedimento collegiale assistendo alla riunione mediante telecomunicazione.

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