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Assemblea, a quali condizioni convocarla in fase 2?

Anche nella cosiddetta “fase 2” dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, gli amministratori di condominio continuano a doversi misurare con la delicata questione costituita dalla convocazione dell'assemblea dei condomini. Ferma la necessità di evitare ogni forma di assembramento, quali le condizioni e le modalità da osservare in caso di convocazione secondo il tradizionale metodo della partecipazione personale dei condomini?

di Antonio Scarpa

La domanda

Anche nella cosiddetta “fase 2” dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, gli amministratori di condominio continuano a doversi misurare con la delicata questione costituita dalla convocazione dell'assemblea dei condomini. Ferma la necessità di evitare ogni forma di assembramento, quali le condizioni e le modalità da osservare in caso di convocazione secondo il tradizionale metodo della partecipazione personale dei condomini?

A cura di Smart24 Condominio

L'assemblea con la presenza fisica dei condomini è stata inizialmente posta nell'impossibilità di tenersi per effetto delle disposizioni dei d.P.C.M. adottati sulla base del d.l. n. 6/2020. Di seguito, il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, per il periodo dal 18 maggio al 31 luglio 2020, pur continuando a vietare gli assembramenti, ha espressamente consentito, relativamente alla “Fase 2”, lo svolgimento di riunioni, contestualmente disponendo, però, che queste si possano tenere ove sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L'amministratore ha perciò il dovere di attivarsi affinché l'assemblea si svolga in condizioni di sicurezza, predisponendo gli opportuni accorgimenti per consentire l'osservanza della indicata distanza (art. 1, comma 10, d.l. n. 33/2020) e per evitare assembramenti (comma 8 del medesimo art. 1).

Così, nella risposta a F.A.Q. del 1° giugno 2020, aggiornate a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 16 maggio 2020, n. 33 e del Dpcm 17 maggio 2020, reperibile sul sito ufficiale del Governo, si precisa che “Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni”.

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