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Assemblea bloccata causa Covid, cosa succede?

Cosa avviene se, per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, non sia stato possibile tenere l'assemblea per la conferma dell'amministratore, il cui incarico sia scaduto?

di Antonio Scarpa

La domanda

Cosa avviene se, per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, non sia stato possibile tenere l'assemblea per la conferma dell'amministratore, il cui incarico sia scaduto?

A cura di Smart24 Condominio

L'art. 1129, comma 10 codice civile stabilisce che “L'incarico di amministratore ha du¬rata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”. Alla scadenza della proroga annuale, l'assemblea deve, quindi, attivarsi per deliberare un nuovo incarico all'amministratore. Per l'art. 1129, comma 14 codice civile, l'amministratore, all'atto del rinnovo, deve comunque spe¬cificare nuovamente, a pena di nullità, l'importo dovuto a titolo di compenso. Del pari, ai sensi dell'art. 1129, comma 2, codice civile, contestualmente ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore deve comunicare i propri dati anagrafici e professionali. Se, nell'impossibilità di svolgere l'assemblea o di raggiungere comunque la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2, codice civile, a causa dell'emergenza COVID-19, l'amministratore non abbia conseguito la delibera di rinnovo o di conferma nell'incarico, il comma 8 dell'art. 1129 codice civile lo obbliga a “consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini”, e “ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. L'amministratore scaduto dovrà perciò svolgere quelle sole attività che rivelino il carattere dell'urgenza ai fini della conservazione delle cose comuni, ovvero la necessità di essere eseguite senza ritardo e senza poter attendere la nomina, da parte dell'assemblea o dell'autorità giudiziaria, del nuovo amministratore, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento dei beni condominiali. Peraltro, l'amministratore non può esigere il corrispettivo delle mansioni adempiute in regime di prorogatio.

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