Condominio

Le spese del procedimento di revoca dell’amministratore spettano a parte soccombente

Lo ha ricordato di recente la Cassazione

di Rosario Dolce

E' noto che la revoca dell'amministratore è possibile disporla anche in sede processuale, oltre che in sede assembleare. Il ricorso, dal punto di vista sostanziale, è alle disposizioni di cui all'articolo 1129 Codice civile, ovvero a quella parte della norma che enuclea quali siano le gravi irregolarità in grado di legittimare il singolo partecipante al condominio di invocare il provvedimento.

Il giudizio che il condomino può proporre
Il procedimento in esame – secondo la Cassazione - può essere intrapreso su ricorso di ciascun condòmino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte assunte dallo stesso mandatario dei condòmini.

Talvolta, il meccanismo della revoca prevede, per date irregolarità, una fase propedeutica quale il ricorso all'assemblea dei condòmini (si pensi, ad esempio, al mancato utilizzo del conto corrente o agli inadempimenti fiscali), altre volte è possibile invece – come visto sopra - disporre direttamente ricorrendo in giudizio.

Non obbligatoria la mediazione
Altra certezza è quella per la quale il procedimento di revoca dell'amministratore non deve essere preceduto dall'esperimento del tentativo preliminare della mediazione. La ragione è formale: la legge che ebbe ad introdurre nel nostro ordinamento la mediazione (Decreto legislativo 28/2010) ha espressamente escluso dal novero delle materie assoggettate alle sue “scure” proprio quelle che vengono discusse in sede di giurisdizione volontaria.

Le pronunce di legittimità
Ma anche qui è arrivato un intervento giurisprudenziale a placare l'incertezza sollevata da alcuni tribunali di merito (Cassazione, con l'ordinanza 18 gennaio 2018 numero 1237). L'ultima delle pronunce dei giudici di legittimità sul merito di tale complesso procedimento è la numero 15992 del 28 luglio 2020. L'oggetto del giudizio è la composizione delle spese di lite nel procedimento di revoca, siccome rientrante nel novero di quelli riguardanti la cosiddetta “giurisdizione volontaria”.

A tal riguardo, il ricorrente (l'amministratore revocato) lamentava di dover corrispondere una somma a titolo di refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente, richiamando, a tal proposito, un precedente della Cassazione, che invece ne negava la legittimità (25366/2018).I giudici di legittimità hanno, tuttavia, respinto la domanda e precisato quanto segue.

Le ragioni del giudizio più recente
Intanto, hanno riconosciuto valido il ricorso dinanzi a loro solo per le questioni relative alla composizione delle spese di lite contenute nel provvedimento di cui trattasi. In effetti, il decreto – quale atto finale del procedimento di cui all'articolo 737 Codice precedura civile – non ha contenuto deciso e/o intangibile, potendo esso sempre esser revocato e modificato, eccetto, per l'appunto, per le questioni relative alla composizione delle spese di lite, che, invece, rivestono i caratteri della decisorietà (ragione per cui sono suscettibili di essere definiti, se contestati, anche in sede di legittimità).

Tuttavia, anche se legittimo il ricorso dinanzi alla Cassazione della parte del provvedimento emesso in sede di giurisdizione volontaria, laddove controverte in tema di spesa di lite, non è risultato apprezzabile il motivo di impugnazione spiegato da controparte. La pronuncia giurisprudenziale richiamata dal ricorrente non è apparsa conforme al caso, da parte dei giudici di piazza Cavour.

La ragione? Perché riguardava la nomina dell'amministratore e non, invece, la revoca. Nomina e revoca constano di differenti situazioni sostanziali, non comparabili in termini di interesse ad agire e a resistere. La revoca, in altri termini, contrappone una divergenza di posizioni sostanziali che rasenta il contraddittorio di cui allo stesso contenzioso ordinario. La conclusione è che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore è sottoposto al regolamento delle spese di cui all'articolo 91 Codice procedura civile.

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