Condominio

Se non scatta il 110% resta valido il bonus per le facciate

L’opzione consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza limite massimo di spesa

Il superbonus del 110% ha catalizzato l’attenzione di amministratori e condòmini, attratti dalla possibilità di far eseguire sugli edifici interventi di riqualificazione energetico senza alcun esborso. Non è detto, però, che gli interventi alle parti comuni dello stabile determinino il doppio salto di classe energetica, necessario a ottenere la maxi-detrazione fiscale.

Sui palazzi d’epoca, soprattutto se caratterizzati da facciate in cui sono presenti stucchi e decorazioni, realizzare un cappotto esterno risulta complicato, mentre il cappotto interno non sempre risulta efficace. In questi casi restano comunque validi gli incentivi confermati dall’ultima legge di Bilancio, a cominciare dal bonus facciate che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza un limite massimo di spesa.

Il bonus facciate

Per accedere a questo incentivo, l’immobile oggetto dell’intervento deve trovarsi nelle zone A e B previste dal decreto ministeriale 1444/1968 o in aree assimilabili in base alle norme regionali e ai regolamenti edilizi comunali. Si tratta, in sostanza, delle zone più abitate.

Il bonus si applica al rinnovamento e consolidamento della facciata esterna (la parte anteriore, frontale e principale dello stabile, “visibile dalla strada”), alla pittura e tinteggiatura e alle opere che interessano balconi, fregi e ornamenti. Non solo: vi rientrano anche le opere inerenti grondaie, pluviali, parapetti e cornici.

I beneficiari possono detrarre anche i costi per perizie e sopralluoghi, per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (Ape), l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva e l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Nel caso in cui i lavori alla facciata influiscano anche dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi), per accedere al bonus servirà soddisfare i requisiti minimi previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (aggiornato dal Dm 26 gennaio 2010).

Ristrutturazioni e mobili

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, quest’anno è valido anche il bonus ristrutturazione al 50% (limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare). Un’agevolazione a cui si lega la detrazione per gli arredi (meglio nota come bonus mobili), che consente una detrazione (sempre Irpef) del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare gli spazi comuni (ad esempio l’alloggio del portiere o l’androne dello stabile). La possibilità di ottenere il bonus mobili è vincolata all’effettuazione di una ristrutturazione edilizia agevolata.

Energia e antisismica

Detrazioni importanti anche per gli interventi di riqualificazione energetica, con sconti fiscali fino al 75%, qualora si raggiungano elevati indici di prestazione energetica. Le detrazioni vanno calcolate su una spesa complessiva massima pari a 40.000 euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Quanto al sismabonus, fino al periodo di operatività della nuova maxi-detrazione del 110% (cioè il 31 dicembre 2021), il “vecchio” sgravio fino all’85% resta di fatto “inattivo” per l'edilizia residenziale. L'articolo 119, comma 4, pur citando il Dm 58/2017, ha infatti eliminato ogni premialità legata alla classificazione e ha allineato al 110% di detrazione ogni intervento strutturale, anche quelli generici legati al bonus ristrutturazione e quindi fino ad oggi ricompresi nel 50 per cento.

Scomparendo la premialità, scompare quindi la base del calcolo dell’esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, ponendo sullo stesso piano qualsiasi intervento strutturale nella finestra temporale luglio 2020 – dicembre 2021.

Non cambia, invece, l’agevolazione speciale per le opere eseguite sulle parti comuni di stabili che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica. La detrazione (dell’80 o 85%, a seconda della riduzione di rischio di una o due classi sismiche) è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica a una spesa complessiva massima pari a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Il bonus giardini

Nulla di nuovo anche riguardo al “piccolo” bonus verde, la detrazione del 36% che si applica alle spese per lavori eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. All’incentivo ha diritto il singolo condomino «nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi».

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