Condominio

Progetti, perizie e «visti»: la squadra di professionisti in corsa per il 110%

È una vera e propria squadra interdisciplinare quella necessaria per eseguire i lavori agevolati a regola d’arte e ottenere l’agevolazione.

di Alessandro Borgoglio

Non solo ingegneri e architetti, ma anche commercialisti, consulenti del lavoro, periti e geometri sono chiamati a svolgere un ruolo importante per il superbonus del 110%, che è ormai pronto a partire, dopo gli ultimi decreti del Mise sui requisiti tecnici degli interventi e sulle modalità di asseverazione da parte dei professionisti. È una vera e propria squadra interdisciplinare quella necessaria per eseguire i lavori agevolati a regola d’arte e ottenere l’agevolazione. Vediamo i singoli ruoli ( per la tabella riepilogativa cliccare qui ).

I certificatori energetici

Per poter utilizzare il superbonus, sono necessari, innanzitutto, gli attestati di prestazione energetica (Ape) dell’edificio o dell’unità immobiliare su cui è effettuato l’intervento. Questi attestati devono essere prodotti prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati, perché servono a dimostrare il miglioramento della prestazione energetica apportato dai lavori incentivati, i quali devono assicurare un incremento che non può essere inferiore alle due classi energetiche, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020). La legge, peraltro, impone anche una specifica forma: l’Ape, infatti, deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. I professionisti che possono rilasciare gli attestati sono gli ingegneri e gli architetti, a cui si aggiungono molti altri tecnici - tra cui geometri e periti - che possono essere abilitati dopo aver seguito specifici corsi di formazione.

I tecnici abilitati per le asseverazioni

Più ristretta è, invece, la platea dei professionisti che possono rilasciare le asseverazioni relative alla sussistenza dei requisiti tecnici degli interventi di risparmio energetico agevolati al 110% e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In questo caso, infatti, i decreti del Mise varati la scorsa settimana stabiliscono che i tecnici interessati sono quelli abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali: si tratta, quindi, di architetti e ingegneri ed entro taluni limiti anche i geometri, mentre restano esclusi, ad esempio, tutti quei certificatori energetici che, pur potendo rilasciare l’Ape, non possono compilare le asseverazioni perché non iscritti in appositi ordini o collegi professionali e non abilitati alla progettazione di edifici e impianti.

Discorso pressoché analogo vale per i professionisti coinvolti nelle asseverazioni degli interventi antisismici: la norma fa riferimento ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del ministro delle Infrastrutture 58/2017, che fa riferimento ad architetti e ingegneri.

Le asseverazioni, peraltro, come indicato anche nella guida delle Entrate «Superbonus 110%», sono necessarie sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione al 110%, sia per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o lo sconto in fattura (articolo 121 del Dl 34/2020).

I tecnici abilitati, in base al decreto Asseverazioni del Mise, devono redigere le asseverazioni sui modelli conformi e trasmetterle all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso un nuovo portale informatico, dopo averle sottoscritte, timbrate e digitalizzate; eventuali comunicazioni da parte dell’Enea saranno spedite all’indirizzo Pec del professionista (e non del condominio o del privato) con pieno valore legale.

I fiscalisti

Nell’operazione 110% entrano in gioco, infine, anche i professionisti fiscali. Il contribuente può, infatti, optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione al 110%, alternativamente per lo sconto in fattura o per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, banche comprese. Ma in questi ultimi due casi è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi che sono ammessi al 110%. Il visto di conformità può essere rilasciato da: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali; consulenti del lavoro; soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia o diploma di ragioneria; responsabili dei Caf.

Le Entrate hanno puntualizzato che il visto di conformità serve solo nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, e in tale ipotesi i professionisti fiscali che appongono il visto sono tenuti anche a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati. La sanzione applicabile in caso di infedeltà del visto va da 258 a 2.582 euro, con sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto in caso di recidiva o violazioni gravi (articolo 39, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997).

Infine, una buona notizia per tutti i professionisti coinvolti nel superbonus: le loro parcelle rientrano nella detrazione del 110%, anche con sconto in fattura o cessione del credito.

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