Condominio

Isolamento termico e impianti di climatizzazione in prima fila

Le due grandi tipologie di interventi destinatarie del beneficio fiscale. Il 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

La super detrazione del 110% si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

L’articolo 119 del decreto Rilancio chiarisce che possono usufruire del beneficio fiscale due grandi tipologie di interventi, il primo riguarda l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, il secondo la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. La norma individua anche la spesa massima sulla quale è calcolata la detrazione, nonché i massimali di costo specifici per gli interventi sottoposti alla dichiarazione del fornitore o dell'installatore. .

Isolamento termico

Per l’isolamento termico, il limite è pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari; in condominio la cifra è 40.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (stabili composti da due a otto unità immobiliari) e 30.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (stabili composti da più di otto unità immobiliari). È inoltre specificato che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri minimi previsti dal ministero dell’Ambiente.

Climatizzazione

Per quanto concerne gli impianti di climatizzazione, la detrazione è calcolata su una spesa complessiva non superiore a 20.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (stabili composti fino a otto unità immobiliari) e 15.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (stabili composti da più di otto unità immobiliari) con lo sconto fiscale che è riconosciuto anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

Lo stesso intervento, qualora riguardi un edificio unifamiliare, prevede una detrazione calcolata su una spesa massima di 30.000 euro. I commi successivi specificano che per accedere alla detrazione è sempre necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche, risultato che va accertato dall’Ape, l’Attestato di prestazione energetica.

L’applicazione del superbonus

Il superbonus trova concreta applicazione in condominio e negli edifici unifamiliari, vale a dire le abitazioni in villa o villino nei quali dimora un unico nucleo familiare. Più difficile, invece, che la detrazione si applichi alle opere che interessano le singole unità immobiliari, a meno che non si tratti di interventi strettamente connessi a quelli cosiddetti “trainanti” previsti dall’articolo 119 e riguardanti per l’appunto le parti comuni dello stabile.

Il concetto di intervento trainante è fondamentale per capire quali lavori, oltre a quelli elencati dalla norma, possano rientrare nel 110%. Ad esempio, nel caso in cui un condominio deliberi la sostituzione della caldaia e la realizzazione di un cappotto termico, una volta soddisfatti i requisiti di legge, è possibile accedere al superbonus. Ma non solo: i singoli condòmini potranno usufruire della stessa detrazione anche per la sostituzione degli infissi, un intervento che di norma avrebbe accesso alla detrazione del 50% prevista per la ristrutturazione edilizia, ma che in questo caso si aggancia all’intervento trainante realizzato sulle parti comuni dell’edificio.

Lo stesso vale per il condominio che delibera il rifacimento della facciata, intervento che normalmente usufruisce di una detrazione del 90%: realizzando un cappotto termico la detrazione sale al 110%, sempre a condizione che l’Ape certifichi il doppio salto di classe energetica. Il condominio accede al superbonus anche in caso di sostituzione della caldaia esistente con una di nuova generazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), e può far rientrare nello stesso incentivo le spese per i lavori in muratura dei locali sotterranei che ospitano l’impianto, per l’occasione riqualificati.

Sismabonus

Un’altra novità riguarda il sismabonus, la detrazione fiscale che varia dal 75 all’85% per interventi che riducono il rischio sismico negli edifici.

La legge prevede che al di là dell’esecuzione di una delle opere trainanti, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è possibile usufruire del 110% per tutti gli interventi antisismici previsti dall’articolo 16 del Dl 63/2013, a patto che siano rispettate le condizioni contenute nel decreto Rilancio. L'importo massimo delle spese è pari a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per quanto concerne i limiti di spesa, sono validi i massimali previsti dal “classico” sismabonus, ossia 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e quindi 105.600 euro per ciascuna unità.

È utile, infine, ricordare che al pari degli interventi rientranti nell’ecobonus, anche per le opere che beneficiano della detrazione del 110% è necessario inviare la scheda informativa e i dati dell’Ape all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Sia per le persone fisiche che per gli amministratori di condominio, fa fede la data in cui è stato eseguito il bonifico parlante per sostenere le spese.

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