Condominio

Il delegante ed il delegato presenti nella stessa assemblea: nullità e conflitto di interessi

Nel caso in esame il delegante era presente come delegato di altro condomino ed era stato nominato amministratore: delibera nulla

di Luca Malfanti Colombo

Nello stabile Alfa viene indetta un'assemblea avente ad oggetto la nomina del nuovo amministratore di condominio. Tizio, condomino che potrebbe essere scelto quale nuovo gestore, prima conferisce delega a Caio (terzo estraneo) affinché partecipi in sua vece alla riunione e poi, all'inizio di quest'ultima, si presenta anch'egli personalmente ma solo nella veste di delegato di Sempronio, altro condomino assente del medesimo stabile. L'amministratore uscente Mevio, pur nel dubbio, decide di dichiarare comunque aperta l'assemblea condominiale al termine della quale proprio Tizio viene nominato nuovo amministratore dello stabile Alfa.

La presenza contemporanea di delegante e delegato
Può essere accolta la contemporanea partecipazione in assemblea di Tizio (seppur solo come rappresentante di Sempronio) e del proprio delegato Caio? E ancora, può considerarsi valida la delibera assembleare così come adottata? Per fugare ogni dubbio risulta necessario analizzare i seguenti punti, e precisamente:

a) presenza del delegante in assemblea.L'intervento di Tizio alla riunione condominiale comporta automaticamente la nullità della delega da questi in precedenza conferita al proprio rappresentante Caio. Ovvero, l'unico caso in cui può essere ammessa la contemporanea presenza in assemblea del delegante e del relativo delegato è quando il primo soggetto, inizialmente intervenuto in proprio, si trovi costretto ad abbandonare la riunione a causa di un'esigenza sopravvenuta.

Questa situazione di contingenza lo porta infatti, come da normativa, a dover ricorrere seduta stante all'istituto della delega, scegliendo quindi tra i presenti una persona (mai l'amministratore, anche se condomino, giusto il divieto ex articolo 67 disposizioni attuative Codice civile) che lo rappresenti per gli argomenti all'ordine del giorno ma ancora da discutere. Si tratta però in questo caso di una compresenza solo temporanea dei due citati soggetti. Il delegante infatti, a delega rilasciata, si allontana dal consesso condominiale, lasciando quindi il solo delegato quale proprio facente funzione.

Al di là della situazione ora descritta però, il normale presupposto per cui un soggetto attribuisce ad un altro la facoltà di rappresentarlo in seno ad un consesso è dato dall'originaria impossibilità (o talvolta non volontà) del primo di essere presente. Di conseguenza deve considerarsi come non attribuita una delega a partecipare in assemblea seguita dal materiale intervento del medesimo delegante;

b) presenza del delegante solo come delegato di altro condomino. Stante quanto sopra, il fatto che Tizio si sia presentato in assemblea non in proprio ma esclusivamente quale delegato di Sempronio, altro condomino assente, non fa venir meno l'immediata nullità della delega già conferita dal primo soggetto al proprio rappresentante Caio, che qui risulta comunque presente alla riunione.

Nel caso di specie pertanto Tizio avrebbe potuto tutt'al più partecipare in proprio e per delega di Sempronio ma mai solo come rappresentante di quest'ultimo. E di certo Caio, vista la permanenza di Tizio in assemblea, avrebbe dovuto abbandonare tale consesso fin dal momento della verifica delle presenze e non rimanere e votare, in nome e per conto di Tizio, come invece è avvenuto;

c) conflitto di interessi del delegante/delegato.Nel caso in trattazione si potrebbero inoltre ravvisare in capo a Tizio (contemporaneamente delegante e delegato) gli estremi del “conflitto di interessi”. In altre parole, la fattispecie da ultimo richiamata si verificherebbe allorquando l'interesse del singolo (sia esso condomino o amministratore) risulti contrastante (anche solo in via del tutto potenziale) rispetto alla gestione della cosa comune.

L’esempio concreto del conflitto
Ora, tra le ipotesi tipiche rivelatrici di tale contrasto rientrerebbe per l'appunto anche il caso in cui uno dei condomini risulti papabile per la nomina ad amministratore del proprio stabile con la conseguenza, per il detto condomino, non tanto dell'esclusione dalla partecipazione alla relativa assemblea quanto piuttosto dell'impossibilità di votare. Stando a tale ricostruzione pertanto, nel nostro caso, Tizio non solo non avrebbe potuto farsi rappresentare dal proprio delegato Caio ma non avrebbe dovuto nemmeno esprimere il proprio voto nella riunione condominiale; e ciò anche se solo come rappresentante di Sempronio.

A tale ultimo proposito è da precisare che è vero che il rapporto tra delegante e delegato è regolato dalle norme del mandato (articoli 1703 e seguenti Codice civile) e che quindi il primo soggetto ha la possibilità di indicare in delega le modalità di votazione cui il secondo è tenuto ad attenersi (Cassazione 18192/2009) ma è altrettanto vero che quest'ultimo, una volta in assemblea, potrebbe comunque votare in modo totalmente difforme dalle prescrizioni ricevute.

Tale eventuale discrasia, tra l'altro, non renderebbe nullo né annullabile l'operato del delegato ma lo esporrebbe tutt'al più ex post ad un'azione di responsabilità da parte del solo delegante, al cui esclusivo carico è demandato il «far valere eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza» (Cassazione 1234/2016). In sostanza, ammettere la possibilità per Tizio di votare solo come delegato di Sempronio significherebbe concedere comunque allo stesso Tizio (interessato a diventare il nuovo amministratore di condominio) la concreta opportunità di pilotare l'esito della riunione a proprio vantaggio, potendo egli esprimere un voto potenzialmente differente dalle indicazioni originariamente fornitegli da Sempronio.

Conclusioni
La delibera così approvata in sostanza non risulta valida così come la relativa riunione per la nomina del nuovo gestore del condominio. Ovvero, l'amministratore uscente Mevio, al fine di salvaguardare la valida convocazione dell'assemblea (e la conseguente votazione), avrebbe alternativamente potuto optare per le seguenti soluzioni, e precisamente:

1. chiedere l'immediato allontanamento di Caio ed ammettere la partecipazione di Tizio sia in proprio che quale delegato di Sempronio;

2. chiedere l'immediato allontanamento di Tizio, considerandolo però presente a mezzo di Caio (tenendo così valida la delega rilasciata dal primo), e indicare l'altro condomino Sempronio come assente nel relativo verbale di convocazione assembleare.

L'ammissione della contemporanea partecipazione di Tizio e del suo delegato Caio ha però prodotto non solo l'irregolare indizione della riunione di condominio ma ha anche inficiato la validità della relativa votazione, che dev'essere per l'appunto nuovamente effettuata.

Sul conflitto di interessi
Per quanto riguarda invece la questione del conflitto di interessi, il discorso è un po' più complesso. Il conflitto infatti ricorre non solo quando vi è una contrapposizione di interessi tra il singolo e il condominio ma è altresì necessaria la compresenza di:

- un effettivo interesse personale inconciliabile con la gestione condominiale;
- una lesione concreta degli interessi del condominio;
- una rilevanza del voto del condomino in conflitto tale da risultare determinante per l'assunzione della relativa deliberazione assembleare (Cassazione 5363/2019).

Pertanto, nel caso di specie, per potersi parlare di conflitto di interessi si dovrebbe rintracciare l'effettiva sussistenza in capo a Tizio di tutti i richiamati fattori. In altre parole, per impugnare la delibera dell'assemblea condominiale ex articolo 2377 Codice civile (norma dettata per le società ma applicabile estensivamente anche in ambito condominiale) e richiederne il conseguente annullamento per conflitto di interessi di Tizio, si dovrebbe provare con certezza «il danno recato al condominio dal soddisfacimento di un interesse personale del confliggente» (Cassazione 11254/1997).

Ovvero, si dovrebbe provare che il reale interesse di Tizio va ben oltre la semplice nomina a nuovo amministratore dello stabile e che quindi, essendo sproporzionato rispetto a quello condominiale, esso non può trovare concreta soddisfazione in quanto, in caso contrario, ne deriverebbe danno proprio al condominio stesso.

Certo, il comportamento tenuto da Tizio in fase di convocazione assembleare porta a pensare ad una possibile situazione conflittuale del medesimo ma di questo non si può parlare aprioristicamente. Oltretutto è da sottolineare che pur quanto si ritenga il caso in trattazione riconducibile ad un'ipotesi tipica di conflitto di interessi, ciò comunque non parrebbe pregiudicare per Tizio l'esercizio del diritto voto (per se stesso e per Sempronio).

Secondo la recente giurisprudenza infatti, mancando una normativa specifica in ambito condominiale, non sussisterebbe alcun obbligo per il condomino in (potenziale) conflitto di interessi di astensione dal voto sulla materia generatrice di tale conflitto. Anzi, egli dovrebbe essere ammesso regolarmente al voto da conteggiarsi comunque per l'approvazione della deliberazione.

In conclusione, se Tizio avesse fin da subito partecipato alla riunione di condominio in proprio e per delega di Sempronio nulla si sarebbe mai potuto eccepire riguardo la validità della convocazione assembleare e della relativa votazione. Ogni valutazione invece circa il possibile conflitto di interessi fra Tizio e il condominio dello stabile Alfa avrebbe potuto effettuarsi, se del caso, solo in un momento successivo.

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