Condominio

Valido il regolamento che imponga spese anche ai condomini staccatisi dell’impianto di riscaldamento

Anche chi non usa l’impianto condominiale potrebbe decidere di tornare a farlo in futuro

di Selene Pascasi

In caso di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, è valida la clausola del regolamento che accolli al condomino rinunciante o distaccato l'obbligo di contribuire alle spese di uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione.

Del resto, i condòmini possono regolare, con convenzione espressa e adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e – nel rispetto del diritto del singolo di distaccarsi – dividere le spese relative all'impianto anche in deroga alle regole previste dal codice. Lo ricorda il Tribunale di Roma con sentenza numero 4074 del 25 febbraio 2020.

La vicenda
Accende la lite la decisione di due proprietari e di un usufruttuario di alcuni immobili di uno stabile condominiale, distaccattisi dal sistema centralizzato, di citare il condominio. Dato mandato all'amministratore per indire una riunione straordinaria, valutati i preventivi ed eseguiti i lavori di adeguamento dell'impianto, in sede di spartizione delle spese, il gestore della palazzina aveva presentato un bilancio consuntivo il cui riparto continuava a prevedere anche nei loro confronti la quota fissa pari al 40% della spesa di esercizio stabilita in regolamento.

Decisione illegittima ad avviso dei tre: le regole condominiali non possono, seppur contrattuali, menomare i diritti dei partecipanti sanciti dalla legge e, quindi, considerati interessi pubblici superiori. Di qui, la richiesta di sospendere l'efficacia della delibera nella parte in cui approvava il consuntivo.

La decisione
Domanda respinta dal Tribunale di Roma. A prescindere dal distacco – sulla cui liceità nessuno aveva sollevato dubbi – l'addebito di una quota delle spese di consumo ai condòmini distaccatisi era consentita laddove, nel ripartire i costi di esercizio e manutenzione dell'impianto centralizzato, resta fermo il contributo al 40% «indipendentemente dall'uso». E agli attori erano stati attribuiti i millesimi in tabella ridotti come indicato dalle norme.

Peraltro, in base all'evoluzione comunitaria, prosegue il giudice capitolino, «la scelta del distacco non è da ritenersi favorita dall'ordinamento o rispondente agli interessi generali, perchè è potenzialmente foriera di maggior consumo energetico complessivo (una sola caldaia consuma e inquina molto meno di tante caldaie autonome e per di più è più facile controllare il suo adeguamento anche alle norme di sicurezza, con verifiche periodiche)».

I precedenti giurisprudenziali
Ed essendo il distacco, certamente non vietato ma economicamente sconveniente per contrasto con l'utilità sociale, neppure si sarebbe potuto superare il limite che l'articolo 1322 del Codice civile pone all'esplicarsi dell'autonomia contrattuale.

A confermarlo, è la Cassazione (ordinanza 12580/2017) quando afferma che «è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli articoli 1123 e 1118 Codice civile, a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale».

E in un'altra occasione la Cassazione (ordinanza 28051/2018) ha marcato la validità della delibera che disponga, in esecuzione di una regola condominiale, che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità che non usufruiscono del relativo servizio per avervi rinunciato o essersene distaccate. Si motiva così la soluzione adottata dal Tribunale di Roma che “salva” la delibera e boccia la domanda dei condòmini.

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