Condominio

Assemblee telematiche, perchè non autorizzarle con delibera assembleare?

Quanto mai in questo momento sono necessarie per deliberare i lavori del superbonus 110%

di Rosario Dolce

Con la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre si rilancia il problema delle assemblee condominiali. Sappiamo che il governo ha ritenuto, seppure in sede di Faq, che le “riunioni” condominiali si possano tenere secondo il cosiddetto “doppio binario”. Tale impostazione è stata mantenuta ferma anche in occasione delle Faq pubblicate per la “Fase 2” in data 17 luglio 2020.

La Faq più recente
A fronte di una domanda più articolata, del seguente tenore «Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?», il Governo ha così risposto: «Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati , eventualmente anche all'aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, ove ciò sia compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni».

L’importanza delle riunioni per usufruire del superbonus
La tenuta delle assemblee condominiali, nell'attuale panorama normativo, assume un'importanza che travalica lo stesso interesse particolare che si cela dietro la stessa convocazione. Il superbonus fiscale è destinato espressamente ai condomini, per cui lo stesso può qualificarsi quale volano di quell'economia di scala che si intenderebbe implementare. Si riaprono, dunque, le fatidiche questioni già affrontate su queste colonne.Va da sé che il legislatore “speciale” ha “rifiutato” di positivizzare le assemblee condominiali in formato telematico, durante il periodo emergenziale.

In effetti, se la “politica” avesse voluto affrontare la questione direttamente lo avrebbe già fatto, magari attraverso la semplice estensione al condominio delle previsioni contenute nell'articolo 73 comma 4 del decreto-legge Cura Italia. La norma in disamina, infatti, prevede(va) la possibilità per le associazioni private, sia riconosciute sia non riconosciute, e per le fondazioni, che non abbiano regolamentato e determinato nei rispettivi statuti modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, che i propri organi si possano riunire proprio con tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Come legittimare le assemblee in remoto
Questa possibilità è stata ammessa, per l'appunto, per il periodo emergenziale.Il che dovrebbe indurre a pensare perché ciò non sia avvenuto, ovvero perché il Governo discorra di assemblee condominiali, di volta in volta, per il tramite delle faq. Tant'è.Eppure, a ben pensarci, per legittimare la teleassemblea in condominio potrebbe anche non essere necessario aspettare un intervento calato dall' alto.

Al fine di consentire una partecipazione serena dei condòmini che intendono implementare una simile partecipazione in sede collegiale, basterebbe un atto interno: ossia una delibera assembleare. L'assemblea dei condòmini - riunita con presenza fisica dei partecipanti – potrebbe prendere atto del seguente assunto:la proroga dello “stato di emergenza” importerà la necessità di garantire, nel prosieguo, che la relativa costituzione possa avvenire, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di espedienti partecipativi alternativi a quelli tradizionali.

La clausola da approvare
In questi termini, l'assemblea dei condòmini dovrebbe approvare una clausola regolamentare (se non un vero e proprio disciplinare) per regolare le modalità di partecipazione degli “aventi diritto” anche attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici. Una simile clausola, in effetti, non disporrebbe in tema di diritti individuali degli “aventi diritto”, attraverso la relativa compromissione, ma disciplinerebbe, arricchendone di contenuti alternativi, i modi attraverso cui estrinsecare la facoltà di prendere parte all'assemblea dei condòmini.

Il tutto a presidio dei principi di massima collegialità che contraddistinguono i funzionamenti di un'adunanza quale quella condominiale, per come retta dalle assunte maggioranze di riferimento (per maggiori approfondimenti, Scarpa Antonio, in Condominio e Covid 19, Sole 24ore, pag. 19 e seguenti). A questo riguardo, una simile clausola dovrebbe essere supportata dal quorum costituivo e deliberativo di cui all'articolo 1136, comma III, Codice civile, vale a dire da quello contrassegnato dalle seguenti maggioranze; ed invero: «Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio».

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