Condominio

Per opporsi alla realizzazione del cappotto termico va provato un interesse specifico

La sentenza è precedente all’introduzione del superbonus 110% ma ha una certa rilevanza nell’applicazione dello stesso

di Giulio Benedetti

Nella realizzazione del cappotto termico nel condominio deve essere rispettato l'articolo 840, secondo comma, Codice civile per cui il proprietario di un suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità od altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere. Vale a dire che il proprietario per opporsi a tale opera deve provare la sussistenza di un suo interesse valido ad escluderla, come afferma la Cassazione (ordinanza 15698/2020).

I fatti
Nel caso trattato due condòmini citavano in giudizio il condominio per richiedere l’accertamento dell'illegittimo sconfinamento, nella loro terrazza, di un cappotto termico realizzato per circa 10 cm, all'altezza di un metro dal piano di calpestio. Il Tribunale respingeva la domanda in quanto non riconosceva l'interesse degli attori a negare l'utilizzazione dello spazio aereo sovrastante il loro terrazzo.

La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza e ordinava la rimozione del cappotto termico. Il giudice di appello sosteneva che il proprietario del suolo non doveva dimostrare il suo concreto ed attuale interesse ad escludere l'attività di terzi nello spazio sovrastante, poiché si doveva tenere conto anche di future, e non individuabili immediatamente, esigenze di utilizzazione del suolo.

I motivi del ricorso in Cassazione
Il condominio ricorreva in Cassazione affermando che il cappotto termico era stato realizzato a circa un metro di altezza dal piano di calpestio e che sulla facciata del condominio correva, in precedenza, una tubazione del gas. Pertanto, i proprietari avrebbero dovuto dimostrare il concreto pericolo della sporgenza del cappotto.

La Corte affermava che l'azione dei condòmini era un'azione negatoria della servitù per la parziale occupazione dello spazio sovrastante la loro terrazza, con la violazione della loro proprietà. Il giudice di legittimità sosteneva che la Corte di appello non aveva formulato argomenti idonei a disattendere la costante giurisprudenza per cui, per l'articolo 840, secondo comma, Codice civile, il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano ad una profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle.

La prova del danno economico
Pertanto, se deve contestare dette attività, il proprietario deve dimostrare che le stesse gli arrechino un pregiudizio economico. Tale danno non deve essere ipotetico, bensì concreto, con riferimento alle caratteristiche ed alla normale destinazione del fondo, anche in relazione ad attività future, ovvero alla possibile utilizzazione dello spazio a scopo di sopraelevazione.

In definitiva la Cassazione criticava la decisione del giudice di appello, poiché non aveva dimostrato l'esistenza del concreto interesse dei condòmini, proprietari della terrazza, per opporsi alla limitata invasione, da parte del cappotto termico condominiale, della colonna d'aria sovrastante di un metro. La Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza della Corte di appello, rinviando la decisione, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della stessa Corte.

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