Condominio

Non è risarcibile il portinaio che va oltre le sue mansioni

Nel caso specifico si era procurato un danno inseguendo dei ladri. Nelle sue mansioni era invece previsto, in caso di movimenti sospetti, che avrebbe dovuto attivarsi per chiamarsi la polizia

di Eugenia Parisi

Il custode di un palazzo chiamava in causa il condominio per essere risarcito dei gravi danni fisici patiti agli arti superiori, a seguito del tentativo di fermare alcuni ladri che erano entrati nel complesso. L'ente di gestione, nel costituirsi in giudizio, produceva il mansionario sottoscritto dal lavoratore in cui si prevedeva che, in caso di movimenti sospetti, l'addetto avrebbe dovuto limitarsi ad avvisare gli istituti/corpi di polizia preposti, senza pertanto intervenire ed, inoltre, produceva il provvedimento disciplinare del richiamo scritto adottato, per essere il custode intervenuto a sedare un diverbio e a tentare di disarmare una delle parti. Nel richiamo, lo si invitava anche a non intervenire e a limitarsi a chiamare la polizia. Il ricorrente, da parte sua, dichiarava di non aver mai ricevuto la comunicazione del provvedimento disciplinare, senza tuttavia contestare l'accadimento dei fatti.

Il comportamento del lavoratore
In tale contesto, secondo la sentenza 819/2020 del Tribunale di Milano sezione lavoro, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, poiché la ragion d'essere di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto se questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cassazione sezione lavoro, sentenza 789/2017).

Pertanto il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cassazione penale sezione IV, sentenza 30991/2019).

Conoscenza delle direttive specifiche
Nel caso di specie, il ricorrente era a conoscenza, per aver sottoscritto il mansionario, di non dover intervenire in caso di movimenti sospetti: il giorno dell'infortunio, tuttavia, aveva tenuto un comportamento estremamente imprudente e contrario alle direttive ricevute, affacciandosi dalla finestra dopo esser salito sulla scrivania.

Né può aver rilievo la circostanza di mancata comprensione della lingua italiana: il mansionario era infatti sottoscritto dal lavoratore che aveva di suo pugno specificato di averne compreso il contenuto: nulla può quindi addebitarsi al datore di lavoro anche con riferimento all'onere di assicurarsi che i dipendenti comprendano le indicazioni ricevute.

Concludendo, il comportamento del ricorrente si pone alla stregua di “causa esclusiva dell'evento”, essendo imprevedibile, imprudente e non richiesto e, delle conseguenze di tale comportamento, il condominio datore di lavoro non deve quindi rispondere ai sensi dell'articolo 2087 Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©