Condominio

Superbonus, asseverazione sui lavori sempre d’obbligo

La legge 77 non subordina il rilascio solo alla cessione del credito o allo sconto

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Gli adempimenti del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche sono cambiati per effetto delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge dell’articolo 119 del decreto Rilancio (legge 77/2020). In particolare, le asseverazioni non di natura contabile non sono più collegate alle ipotesi della cessione del credito o dello sconto in fattura, ma sono esplicitamente previste anche nelle ipotesi in cui il contribuente mantiene presso di sé la detrazione del 110 per cento. Nella versione definitiva, inoltre, è stata eliminata l'opzione per la compensazione orizzontale del credito a cura del contribuente che ha sostenuto la spesa.

Il visto di conformità
Il comma 11 dell'articolo 119, nel testo previgente, prevedeva che chi opta per la cessione o per lo sconto in fattura deve richiedere il visto di conformità (di cui all'articolo 35 del Dlgs 241/97) a un professionista abilitato o a un responsabile del Caf, relativamente ai «dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta». Questo adempimento è confermato anche nel testo risultante dalla conversione, così come è confermato che esso è richiesto esclusivamente con riferimento agli «interventi di cui al presente articolo».

Ciò significa che:

1) il contribuente che non trasferisce ad altri il credito corrispondente alla detrazione (nemmeno come “sconto in fattura”) non deve richiedere il visto, a meno che, ovviamente, non presenti il modello 730;

2) per tutte le altre ipotesi di cessione o sconto in fattura previste dal comma 2 dell'articolo 121 e che non attribuiscono autonomamente una detrazione del 110% (bonus facciate, ristrutturazione e così via), non è previsto il rilascio obbligatorio del visto di conformità.

Il punto 1) sembra essere a rischio a seguito dell' audizione di mercoledì 22 luglio del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini , presso la commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, leggendo la quale parrebbe che il visto di conformità sia sempre necessario, anche per il semplice accesso alla super detrazione. Ma la norma non porta affatto a tale conclusione, per cui ci si augura si tratti di un malinteso.

Se, invece, si fa riferimento alle asseverazioni tecniche (e di congruità delle spese) richieste per il superbonus del 110% sia per il risparmio energetico (comma 13, lettera a) che per il gli interventi antisismici (comma 13, lettera b) - ma esclusivamente con riferimento agli interventi di cui ai primi quattro commi dell'articolo 119 - il testo previgente richiamava solo la cessione del credito e lo sconto in fattura, per cui il contribuente che detrae non aveva bisogno di attestazioni, a meno che esse non fossero richieste dai singoli provvedimenti che hanno introdotto i vari interventi. Diversamente, il testo emendato richiama espressamente anche la detrazione, per cui sarà frequente il caso (analogamente a quanto già avveniva in passato e fatto salvo quanto sostenuto in sede di audizione parlamentare) in cui il contribuente avrà necessità della asseverazione tecnica ma non del visto di conformità.

I compiti di chi rilascia il visto
Inoltre nel testo normativo viene precisato che la verifica della presenza di asseverazioni ed attestazioni rientra nei compiti di chi rilascia il visto di conformità. Peraltro, secondo il direttore delle Entrate, nel caso di interventi con detrazione d’imposta del 110%, la comunicazione all’Agenzia dell’opzione per la cessione/sconto sarà trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

In analogia a quanto detto per il visto, l’estensione della possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura anche ad interventi per cui non è prevista l'aliquota del 110% (per esempio ristrutturazione) non richiede per forza l’asseverazione tecnica, che scatta solo ove espressamente richiesto. Gli emendamenti, inoltre, hanno previsto che le certificazioni tecniche siano rilasciate anche «per ogni stato di avanzamento dei lavori», presumibilmente per favorire una cessione del credito anche nell’ambito di lavori non terminati. Va osservato che analogo adempimento “parziale” non è previsto per l’asseverazione contabile, per cui sembrano profilarsi altri casi in cui il visto non sarà necessario diversamente dalla attestazione tecnica.

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