Condominio

L’uso esclusivo di un bene da parte di un comproprietario può essere lecito

Questo accade quando non si lede comunque il godimento degli altri comproprietari

di Selene Pascasi

L'uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario, se rispettoso dei limiti imposti dal Codice civile, non è idoneo a pregiudicare i comproprietari rimasti inerti o che vi abbiano acconsentito in modo certo ed inequivoco. L'occupante, quindi, sarà tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa soltanto nel caso in cui gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso. Lo puntualizza il Tribunale di Rovigo con sentenza numero 145 del 27 febbraio 2020.

I fatti
Sono tre sorelle a far causa al fratello per ottenere sia lo scioglimento e la divisione della comunione ereditaria e sia – previo accertamento del godimento esclusivo dei beni comuni da parte dell'uomo dall'apertura della successione e fino allo scioglimento della comunione – di quanto loro spettante come indennità di occupazione (quantificata in circa 18 mila euro).

Controparte non si oppone allo scioglimento della comunione ma chiede il rigetto delle ulteriori domande di accertamento del credito da occupazione esclusiva. Egli, si difende, aveva goduto in via esclusiva dei beni in comunione senza averne mai impedito l'uso o l'accesso alle sorelle essendosi invece limitato, dopo la morte del fratello, a pagare alcuni debiti ereditari per evitare eventuali procedure esecutive sulla massa.

La decisione
Sciolta la comunione ed assegnati i lotti degli immobili viene, difatti, respinta la domanda delle sorelle sul diritto di credito da mancato godimento dei beni. Dall'istruttoria, spiega il Tribunale, non era emerso che il fratello ne avesse goduto in via esclusiva né che avesse impedito il godimento alle contitolari. Egli, difatti, non aveva né abitato negli immobili né li aveva gestiti, salvo il pagamento dei debiti del defunto. Ad ogni modo, nessuno si era mai attivato per accedervi e prendersene cura.

E se il Codice civile, con l'articolo 1102, vieta al partecipante di attrarre il bene comune o una sua parte nell'orbita di disponibilità esclusiva – sottraendola alla possibilità di godimento degli altri contitolari – tale uso esclusivo integrerà l'abuso solo ove si neghi loro la pari facoltà di godimento.

I precedenti
Diverse sono le ipotesi in cui, come nella vicenda, l'uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario sia stato attuato nei limiti legali. Caso in cui, pertanto, non vi sarà lesione dei diritti dei contitolari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito in maniera indubbia. In sintesi, l'occupante è tenuto al pagamento della quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa comune solamente se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzarla in via diretta e ciò non gli sia stato concesso (Cassazione 2423/2015).

Del resto, l'uso diretto del bene comune non è che – scrive il tribunale di Rovigo – «l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili». Ecco che dal semplice godimento esclusivo non deriva sempre l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di chi abbia mostrato acquiescenza.

Ipotesi in cui, l'occupante del bene non dovrà sborsare nulla. Ebbene, nel caso processuale, mancando la prova che gli altri partecipanti alla comunione avessero manifestato l'intenzione di utilizzare i beni comuni in maniera diretta senza vederselo concedere, non sussistevano di certo – a prescindere dall'effettivo uso esclusivo dei beni da parte del fratello – i presupposti necessari per riconoscere alle sorelle l'indennità di occupazione. Questo, il motivo del rigetto della domanda.

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