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Il bonus fiscale per installare l’ascensore

In un condominio degli anni '60 privo di ascensore si è deciso di installare l'ascensore per abbattere le barriere architettoniche per un costo totale di € 96,000. Nel Regolamento di condominio non si fa accenno ad un possibile ascensore ed è presente una sola Tabella di Proprietà generale, Tabella “A”. Il condominio è composto di nr 16 condomini proprietari, per un totale complessivo di 1000 millesimi, di cui 6 negozi esterni alle scale per un totale di mm 302. Pertanto i millesimi di proprietà degli appartamenti che usufruiscono delle scale sono 10 per complessivi 698 mill. Dei proprietari che usufruiscono delle scale (per un totale di 698 mm), solo quattro sono i promotori della nuova installazione e partecipanti alla spesa per un totale di 276 mm. Costoro hanno deciso di ripartirsi la spesa in base ai propri millesimi di proprietà. (tot. Spesa / tot mill 276 x mill di ogni promotore). Nel 2019 i quattro condomini promotori hanno versato come anticipo € 20.000 della somma totale per dare inizio ai lavori di installazione. Detto importo è stato versato con bonifico per ristrutturazione alla ditta esecutrice dei lavori dall'amministratore del condominio. (Le cifre sono indicative e non puntuali per semplicità di calcolo). Nei primi tre mesi del 2020 sono previsti pagamenti alla Ditta appaltatrice per € 30.000 che saranno versati con bonifico per ristrutturazione alla ditta esecutrice dei lavori dall'amministratore del condominio. Ad aprile del 2020, in base all'art. 1121 del c.c., un altro condomino partecipante (il quinto mill 79), si aggiunge ai promotori e pertanto i condomini che partecipano sono 4 promotori e 1 nuovo partecipante per un totale di 355 Mill. Il quinto partecipante, versa nel 2020 la quota parte non pagata nel 2019 (ovvero 1^ rata € 4.000) + quanto di competenza dei primi tre mesi del 2020 (ovvero 2^ rata € 6.000 in acconto) pari ad 1/5 dei € 50,000 bonificati alla ditta nel 2019 e 2020. In totale saranno quelli riscossi dal quinto partecipante € 10.000,00 che sono stati rimborsati in base ai mill di proprietà ai promotori. Detto lavoro di installazione ex novo dell'ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche rientra nei benefici di detraibilità per ristrutturazione del 50%?

di Michele Brusaterra

La domanda

In un condominio degli anni '60 privo di ascensore si è deciso di installare l'ascensore per abbattere le barriere architettoniche per un costo totale di € 96,000. Nel Regolamento di condominio non si fa accenno ad un possibile ascensore ed è presente una sola Tabella di Proprietà generale, Tabella “A”. Il condominio è composto di nr 16 condomini proprietari, per un totale complessivo di 1000 millesimi, di cui 6 negozi esterni alle scale per un totale di mm 302. Pertanto i millesimi di proprietà degli appartamenti che usufruiscono delle scale sono 10 per complessivi 698 mill. Dei proprietari che usufruiscono delle scale (per un totale di 698 mm), solo quattro sono i promotori della nuova installazione e partecipanti alla spesa per un totale di 276 mm. Costoro hanno deciso di ripartirsi la spesa in base ai propri millesimi di proprietà. (tot. Spesa / tot mill 276 x mill di ogni promotore). Nel 2019 i quattro condomini promotori hanno versato come anticipo € 20.000 della somma totale per dare inizio ai lavori di installazione. Detto importo è stato versato con bonifico per ristrutturazione alla ditta esecutrice dei lavori dall'amministratore del condominio. (Le cifre sono indicative e non puntuali per semplicità di calcolo). Nei primi tre mesi del 2020 sono previsti pagamenti alla Ditta appaltatrice per € 30.000 che saranno versati con bonifico per ristrutturazione alla ditta esecutrice dei lavori dall'amministratore del condominio. Ad aprile del 2020, in base all'art. 1121 del c.c., un altro condomino partecipante (il quinto mill 79), si aggiunge ai promotori e pertanto i condomini che partecipano sono 4 promotori e 1 nuovo partecipante per un totale di 355 Mill. Il quinto partecipante, versa nel 2020 la quota parte non pagata nel 2019 (ovvero 1^ rata € 4.000) + quanto di competenza dei primi tre mesi del 2020 (ovvero 2^ rata € 6.000 in acconto) pari ad 1/5 dei € 50,000 bonificati alla ditta nel 2019 e 2020. In totale saranno quelli riscossi dal quinto partecipante € 10.000,00 che sono stati rimborsati in base ai mill di proprietà ai promotori. Detto lavoro di installazione ex novo dell'ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche rientra nei benefici di detraibilità per ristrutturazione del 50%?

A cura di Smart24 Condominio

La risposta al primo quesito è positiva: per i lavori finalizzati all'installazione di un ascensore è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di € 96.000 e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Ad avviso di chi scrive, i primi quattro condomini promotori che nel 2019 hanno versato l'importo di € 20.000 avranno diritto ai benefici fiscali nella dichiarazione dei redditi 2020, relativa all'anno 2019, in base alle quote bonificate nel 2019 che saranno divise per 276 millesimi e moltiplicato per i millesimi di proprietà dei soli promotori. Inoltre, il quinto condomino partecipante - che nel 2019 non ha versato niente, ma nel 2020 ha versato € 10.000 - usufruirà dei benefici fiscali per quanto pagato nel 2020 nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa al periodo d'imposta 2020). I condomini che dovessero aggiungersi successivamente e partecipare alle spese di installazione dell'ascensore avranno anch'essi diritto ai benefici per le detrazioni fiscali tenendo conto, ad avviso di chi scrive, solo delle quote da loro pagate e bonificate dall'amministratore alla ditta per i lavori, da quando vi hanno partecipato e fino al momento che viene bonificato il saldo finale.

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