Condominio

Lavori, l’amministratore deve aggiornare la polizza

Occorre adeguare i massimali per coprire «atti pregiudizievoli»

di Pier Paolo Bosso

Con il 110% cambiano le basi per la polizza professionale dell’amministratore, un aggiornamento è opportuno. La riforma del condominio (legge 220/2012) ha previsto che l’assemblea condominiale possa subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condòmini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del proprio mandato. Se durante il suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari, l’amministratore deve adeguare i massimali della polizza, in maniera che l’adeguamento non sia inferiore all’importo di spesa deliberato; adeguamento che va effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.

Occhio al massimale

Quando una polizza Rc professionbale esista già, quindi, deve essere integrata con una specifica dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le suddette coperture per lo specifico condominio, onde evitare che poi il massimale non sia poi sufficiente a coprire danni verificatisi su più cantieri.

Va chiarito che il legislatore ha lasciato ai condòmini la facoltà di richiedere o meno la polizza; infatti, in base all’articolo 1129, commi 3 e 4, del Codice civile, l’assemblea «può» – e non deve – subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile che copra gli atti da questo compiuti nell’esercizio del mandato. Se la polizza venga richiesta (con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno 500 millesimi, in quanto parte integrante della nomina) e non fornita, la nomina dell’amministratore non potrà considerarsi perfezionata; se invece non viene chiesta, l’amministratore rimane responsabile in proprio per gli eventuali atti pregiudizievoli per la compagine condominiale.

Il 110%

A maggior ragione, i lavori che verranno eseguiti in condominio e rientranti nella previsione dell’articolo 119 del Dl Rilancio (superbonus 110 %) e di ogni altro “bonus” avranno costi rilevanti e l’amministratore, se gli era stata chiesta la polizza Rc professionale in sede di nomina, dovrà provvedere ad adeguarla.

Questo, comunque, non servirà certamente a eliminare la possibilità di una sua (magari concorrente) responsabilità per gli obblighi (articolo 119 del Dl Rilancio, comma 14), in capo ai soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni, di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

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