Condominio

Capannoni, cappotti senza limiti di spesa

La legge non indica tetti per l’isolamento termico di queste unità immobiliari

di L.D.S.

Con la conversione in legge del decreto Rilancio, non è stato previsto alcun limite di spesa per l’isolamento termico «trainante» al 110%, effettuato su capannoni, uffici o spogliatoi, singolarmente accatastati, e comunque in generale sulle unità immobiliari non unifamiliari, autonomamente accatastate, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nonostante i complicati requisiti del superbonus, non vi è alcuna limitazione per queste unità immobiliari, se possedute, ad esempio, da contribuenti persone fisiche, non imprenditori o professionisti, da onlus o da associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

Limiti spesa
Per l’intervento trainante relativo all’isolamento termico, la spesa massima detraibile al 110% è pari a: 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di case a schiera; 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Nessun limite per gli immobili accatastati autonomamente
Non sono stati, quindi, previsti limiti massimi di spesa per l’unità immobiliare autonomamente accatastate, non unifamiliare, come ad esempio un capannone o un ufficio, singolarmente accatastato.

In base alle condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma, però, l’isolamento termico di queste unità immobiliari è pienamente agevolato con il super bonus del 110% (in 5 anni). Pertanto, la mancanza del limite di spesa non dovrebbe influenzare questa possibilità.

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