Condominio

In condominio cambia la ripartizione spese del riscaldamento

Eliminato il riferimento alla Norma Uni 10200, si propone un criterio basato sull'attribuzione ai consumi volontari di almeno il 50% delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda

di Luca Rollino

Il decreto di recepimento della Direttiva 2018/2002 , in attuazione della Direttiva 2012/27, reca con sé alcune considerevoli novità che cambieranno nuovamente la modalità di ripartizione delle spese energetiche in ambito condominiale. Il decreto modifica il Dlgs 102/2014, dopo le integrazioni fatte dal Dlgs 104/2016.

In particolare, si deve rilevare un radicale cambio nella ripartizione delle spese energetiche degli edifici condominiali e di quelli polifunzionali, serviti da impianto centralizzato o da teleriscaldamento o da teleraffrescamento.

Contabilizzazione
Innanzitutto, il decreto definisce cosa si intenda per sistema di contabilizzazione, includendo anche i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore (quali ripartitori e totalizzatori). Importante anche la modifica fatta nella ripartizione delle spese: viene eliminato il riferimento alla Norma Uni 10200, e si propone invece un criterio basato sull'attribuzione ai consumi volontari di almeno il 50% delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda per il consumo domestico.

I nuovi parametri
La restante quota parte (corrispondente quindi al massimo al 50% delle spese energetiche) sarà ripartita secondo un parametro che potrà essere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i millesimi, i metri quadrati o i metri cubi utili o le potenze installate. Viene demandato ad una apposita guida Enea l'onere di suggerire il miglior criterio di ripartizione delle spese in funzione dei parametri che hanno una influenza sulla prestazione energetica, quali quelli climatici e l'anno di costruzione dell'edificio. Questo è particolarmente indicato qualora ci siano, tra le unità immobiliari costituenti il condominio, differenze di fabbisogno termico per metro quadro superiori al 50%, comprovate da apposita relazione asseverata.

Informazioni sulla fatturazione
Le informazioni sulla fatturazione dei consumi devono essere fornite al cliente finale almeno ogni 2 mesi, e devono basarsi sul consumo effettivo oppure sulle letture del contabilizzatore. Responsabile della fatturazione dei consumi è l'amministratore condominiale o, in alternativa, altro soggetto individuato dagli utenti. A quest'ultimo è demandato l'onere di garantire agli utenti, nel totale rispetto della sicurezza informatica, la possibilità di ricevere gratuitamente informazioni sui propri consumi energetici e sulle informazioni di fatturazione. In questo caso, parrebbe esserci un controsenso per quanto riguarda l'attività di ripartizione dei costi: si richiede che sia effettuata senza scopo di lucro, ma la comunicazione dei dati è esclusa dal regime di gratuità.

Contatori leggibili da remoto
Il decreto, recependo i dettami della Direttiva, impone che tutti i contatori di fornitura, i sottocontatori e i sistemi di contabilizzazione installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto. Comunque, dal 1 gennaio 2027 tutti gli elementi utilizzati per la misurazione dell'energia all'interno del sistema di contabilizzazione devono essere dotati di dispositivi che ne consentono la telelettura.

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