Condominio

Il valore, la competenza e l'interesse ad agire nell'impugnazione del riparto spese

Richiamate due recenti pronunce relative al condominio

di Luca Bridi

Due recenti sentenze di merito – Tribunale di Bergamo 753/2020 e Tribunale di Bolzano 475/2020 - entrambe depositate nel mese di giugno, pur avendo ad oggetto differenti questioni, si sono occupate della definizione del valore relativamente all'interesse ad agire e della competenza, nell'ambito delle impugnazioni giudiziali di delibere, in merito al riparto delle spese; entrambe hanno preso le mosse dall'insegnamento portato dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile 2122//2018, secondo cui, a prescindere dal fatto che la legittimazione ad agire possa essere anche costituita dall'accertamento di vizi formali, quanto a quelli sostanziali, è necessario essere portatori di un interesse concreto diretto e di perseguire un vantaggio effettivo.

La somma in contestazione e i motivi
Per questo motivo, in caso di censura di legittimità della ripartizione delle spese, il valore della causa deve essere correlato all'importo che l'impugnante sarebbe tenuto a corrispondere in base alla errata – a suo dire – ripartizione deliberata: sarà, quindi, necessario fare riferimento all'importo contestato relativamente alla singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto, con conseguente differenza di competenza giudiziale per valore della causa (conformi Cassazione 16804/2014, Cassazione 16898/13, Cassazione 6363/2010).

In altre parole, per valutare quale giudice adire ai sensi dell'articolo 7 Codice di procedura civile, occorre avere riguardo alla parte del debito contestata, non già all'intero ammontare del rendiconto, indipendentemente dai motivi d'impugnazione; del resto, anche laddove il gravame sia proposto solo per motivi formali, la causa non può considerarsi di valore indeterminabile, giacché, in ogni caso, occorre considerare comunque il contenuto sostanziale della delibera (Cassazione 7074/2011).

Incompetenza per valore
Secondo tali principi, quindi, il Tribunale bergamasco ha dovuto dichiarare la propria incompetenza in quanto l'effettivo oggetto della domanda di restituzione dell'attore, in seno al totale rendiconto consuntivo ed al preventivo, era inferiore ad € 5.000,00 e, quindi, di competenza del locale Giudice di pace: nel caso di specie, addirittura anche l'intera parte contestata era inferiore a tale somma, con conseguente competenza indubbia del giudice onorario.

Carenza d'interesse ad agire
La sentenza del Tribunale di Bolzano che, in tema di riparto spese di riscaldamento, nel merito, richiama la sentenza del Tribunale di Brescia 723/2020, per quanto qui rileva, evidenzia la genericità e la mancata prova delle ragioni dell'impugnante; nel contesto, richiamata la già esaminata sentenza della Cassazione 21227/2018, è stata, quindi, rilevata la carenza di legittimazione ad agire poiché l'attore neppure aveva indicato il valore della causa, dichiarandolo - in atti - indeterminabile, né aveva indicato quale importo sarebbe stato oggetto di restituzione o quale, effettivamente, sarebbe stato lecitamente a suo carico: in tal senso, si è rilevato il difetto di un interesse concreto e diretto ad un vantaggio, come richiesto dall'articolo 100 Codice di procedura civile.

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