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L’assemblea di condominio nella fase 3

Ora che siamo nella fase tre, l’amministratore di condominio può finamente convocare l’assemblea?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Ora che siamo nella fase tre, l’amministratore di condominio può finamente convocare l’assemblea?

A cura di Smart24 Condominio

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 è venuto meno l'obbligo di svolgere le assemblee di condominio esclusivamente con modalità a distanza, disposto ai sensi dell'art. 1, co. 2 del DPCM 11 marzo 2020 (peraltro questa modalità è stata pochissimo praticata).

Pertanto, come anche chiarito nelle “F.a.q.” presenti sul sito web del Governo italiano, alla data odierna è permesso tenere assemblee di condominio a condizione che siano organizzate in locali e spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto, assicurando il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti e evitando ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del virus.

Resta, comunque, ferma la possibilità di svolgere le medesime assemblee anche con modalità a distanza. In tal caso sarebbe obbligatorio, per evitare successive impugnazioni, che tutti i condomini, neanche uno escluso, abbiano la possibilità di collegarsi in audio o videoconferenza e che il presidente dell'assemblea abbia la potenzialità di accertare costantemente che tutti siano sempre collegati e che, quindi, nessuno si allontani dalla propria postazione.

Inoltre, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere: quanto alle prime, in conformità all'art. 66, co. 3, disp. att. c.c., l'amministratore dovrà provvedere anteriormente ai cinque giorni precedenti la data di prima convocazione, verosimilmente, a mezzo di raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o fax, anziché tramite consegna a mano.

La convocazione tramite e-mail è, invece, possibile e legittima solo qualora sia stato il singolo condomino a consentire tale modalità di convocazione (C. App. Brescia, sez. II, 03.01.2019). La violazione dell'obbligo di convocare tutti i condomini, in quanto lesiva del diritto a partecipare alla libera formazione della volontà dell'assemblea, produce la radicale nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea irregolarmente costituita.

ertanto, l'assemblea si riterrà validamente costituita qualora vengano convocati tutti gli aventi diritto e ne intervengano due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, in prima convocazione. In tal caso è valida la deliberazione relativa al rendiconto approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Infine, con i commi 21-bis e 21-ter all'articolo 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato introdotto un differimento di dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il rendiconto condominiale annuale avente data di ultimazione successiva al 31 luglio 2019, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile.

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