Condominio

La mediazione irregolare non produce effetti

Nel caso specifico era da ritenersi decaduto quindi il potere di impugnativa di una delibera condominiale

di Luana Tagliolini

La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo non competente territorialmente, non produce effetti. Conseguentemente, il procedimento di mediazione non impedisce la decadenza dal potere di impugnativa della delibera di cui all'articolo 1137 Codice civile (Tribunale di Velletri, sentenza 384/2020).

I fatti
Il principio è stato applicato dal Tribunale per risolvere una controversia sorta a causa di una impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto da parte di un condomino che ne contestava la redazione effettuata, a suo dire, tra l'altro, anche in spregio dell'articolo 1130-bis Codice civile difettando della nota esplicativa e del conto economico. Ne chiedeva, quindi, previa la sua sospensione, l'annullamento.

La decisione
Il condominio si costitutiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda poichè il tentativo di mediazione esperito da parte attrice si era svolto presso un organismo non competente per territorio e la stessa parte era decaduta dalla domanda. Il tribunale ha condiviso le eccezioni di parte convenuta ritenendo che la domanda di parte attrice non era improcedibile ma solo infondata nel merito per decadenza.

L’obbligo di mediazione
Alla luce del disposto dell'articolo 5 comma 1 bis del Dlgs 28/2010 la materia della impugnativa della delibera condominiale rientra tra le materie per le quali è previsto, a condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento del procedimento di mediazione.
Per le deliberazioni affette da vizi di annullabilità, il termine decadenziale di trenta giorni interrotto a seguito della comunicazione di convocazione alla controparte convenuta innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore termine di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.Pertanto in caso di esisto negativo della mediazione iniziano nuovamente a decorrere tutti i 30 giorni per depositare la domanda presso la sede giudiziaria competente.

La mediazione in un luogo non competente
Nella fattispecie in esame, il procedimento non era stato validamene instaurato dal condomino impugnante atteso che era stato incardinato presso un organismo di mediazione di un luogo territorialmente non competente per cui la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non aveva competenza territoriale non produceva effetti tra i quali quello di impedire la decadenza dal potere di impugnativa della delibera oggetto di causa considerato che i vizi lamentati dall'attore erano annoverabili tra quelli di annullabilità.

Il giudice, quindi, ha dichiarato l'attore decaduto dal diritto di impugnare per decorso del termine dei trenta giorni dall'adozione della delibera (il quattro aprile) avendo proposto la domanda giudiziale tardivamente (il 5 maggio) stante la mancata l'interruzione del termini di decadenza a seguito dell'irregolarità nell'esperimento del tentativo di mediazione (il 18 aprile).

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